L’ANAC, con comunicato del 5 aprile 2018, ricorda che “Dal prossimo 18 aprile il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1)”.
L’Autorità, in buona sostanza, rilancia il comunicato già diramato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 marzo scorso.
Documento unico di gara – Giova ricordare che il modello di DGUE, suddiviso in sei parti, è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016.
Il DGUE “è un’auto dichiarazione dell’impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell’UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell’UE“.
Il Codice dei contratti pubblici ribadisce che il documento “... consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità’ pubbliche o terzi”, da presentarsi da parte dell’operatore economico con l’offerta. A tal fine, i documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la sua compilazione e le modalità con le quali il modello elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante.
Con il DGUE, in particolare, l’operatore economico autodichiara:
- l’assenza di cause di esclusione, ai sensi dell’art. 80;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti, a norma dell’articolo 83;
- gli eventuali criteri oggettivi fissati per ridurre il numero dei concorrenti a norma dell’articolo 91, nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione.
L’operatore economico, inoltre, con il DGUE deve:
- fornire le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante;
- fornire le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89;
- indicare l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari;
- essere in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.
Il MIT, con la circolare 18 luglio 2016, n. 3, ha formulato le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” (in GU Serie Generale n.174 del 27-07-2016). Questa facoltà è prevista nelle istruzioni poste a corredo del richiamato Regolamento UE 2016/7, secondo cui gli Stati membri possono adottare Linee guida sull’utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intellegibili, nel dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti a tal fine.
Contratti sotto – soglia – Il DGUE deve essere utilizzato anche per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie UE, di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici.
L’unica eccezione riguarda gli affidamenti diretti per gli acquisiti di beni, servizi e lavori d’importo inferiore ai 40 mila euro di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), per le quali l’utilizzazione del DGUE e’ rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante.
Il DGUE, in sintesi, deve essere utilizzato, per tutte le procedure (aperte, partecipazione alle ristrette, competitive con negoziazione, dialoghi competitivi e partenariati per l’innovazione) di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e nei settori speciali, e per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice, d’importo da 40 mila euro in sù.
Regime transitorio e a regime – L’obbligo scatta dal 18 aprile ma in modalità “provvisorie”. Dal 18 aprile, data di entrata in vigore dell’obbligo, al 18 ottobre p.v., data in cui saranno emanate le regole tecniche da parte dell’AGID, infatti, le stazioni appaltanti dovranno richiedere il DGUE in formato elettronico ma su dischetto o chiavetta elettronica da inserire nella busta con la documentazione amministrativa, o, nel caso di gare telematiche, sulla piattaforma on line, a meno che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE.
A regime, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici.
Può essere utile consultare le FAQ pubblicate sul sito della Commissione Europea
avv. Giuseppe Panassidi