IN POCHE PAROLE …

Le gare per l’affidamento delle concessioni balneari dovranno essere bandite entro il 30 giugno 2027. Le concessioni in essere sono prorogate fino al 30 settembre 2027, termine differibile massimo al 31 marzo 2028, se la procedura non è completata per ragioni oggettive.

Previste  nuove procedure di affidamento delle concessioni e il contenuto necessario del relativo bando di gara.


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Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 

Legge 5 agosto 2022, n. 118

Direttiva2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006-direttiva servizi


Potrebbe essere giunta a termine, salvo (probabili) nuove sorprese alla scadenza del termine ultimo di proroga, l’annosa questione delle concessioni balneari, un unicum del nostro Paese, inadempiente dal 2006 alla “direttiva Bolkestein”, che, fra l’altro, impone all’Italia di mettere a gara anche queste concessioni, con conseguente apertura  della procedura di infrazione 2020-4118  per la non corretta applicazione del diritto unionale in materia.

Le autorità competenti avranno tempo fino al 30 giugno 2027 per indire le gare di assegnazione delle concessioni; nel frattempo, quelle in essere sono prorogate fino al 30 settembre 2027, salvo eventuale slittamento al 31 marzo 2028 in presenza di ragioni oggettive che impediscano la  conclusione  della procedura selettiva entro il termine di legge. Restano valide le procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberati anteriormente a tale data.

Per le nuove procedure di gara, gli enti concedenti dovranno rispettare i principi e le regole  previsti dal Decreto Salva Infrazioni, che stabilisca anche il contenuto necessario del bando di gara.

In particolare,  l’art. 1 del  decreto – legge 16 settembre 2024, n. 131 “ recante Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti  da  atti dell’Unione europea e da procedure  di  infrazione  e  pre‐infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, (c.d. Decreto “Infrazioni”), pubblicato nella GURI n. 217 del 16.9.2024 e in vigore dal giorno successivo,  modifica gli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118  (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

Il disegno di legge di conversione  del su detto decreto è stato annunziato alla Camera dei deputati il 17 del corrente mese e assegnato a Commissioni in sede referente (C. 2038); l’esame del disegno di legge al Senato ad oggi non è stata ancora avviata.

La proroga – Interessate dalla proroga sono le oltre settemila concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all’articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

La finalità della proroga è individuata nella necessità di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell’Unione europea e secondo le modalità stabilite dal novellato art. 4 della stessa legge n. 118/2022.

Il termine fissato al 30 settembre 2027 potrà slittare per il tempo necessario a concludere la procedura di gara, ma non oltre il 31 marzo 2028. In questo caso, l’ente concedente dovrà adottare un atto motivato con le ragioni che giustificano la proroga, fra le quali, il legislatore indica, a mero titolo esemplificativo,  la pendenza  di  un contenzioso  o  difficoltà  oggettive  legate all’espletamento della procedura stessa.

La  procedura selettiva  – Il decreto, oltre a fissare il termine ultimo per indire le gare al 30 giugno 2027, detta principi e regole per lo svolgimento delle procedure di affidamento, dalla pubblicazione del bando alla stipulazione del contratto.

Innanzitutto, la procedura di affidamento delle concessioni demaniali deve svolgersi nel rispetto del diritto unionale e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.

La procedura di gara deve essere avviata, almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio, mediante la pubblicazione di un bando sul sito istituzionale dell’ente concedente, sull’albo pretorio on- line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e in GURI, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella GUCE.

Inoltre, gli atti della procedura di affidamento devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente concedente, con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14.3.2013, n. 33.

L’ente concedente,  nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione, può disporre la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.

Il contenuto necessario del bando di gara – Nel bando di gara devono essere indicati i seguenti elementi: a) l’oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell’ubicazione, dell’estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell’area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento; b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati; c) la durata della concessione; d) la misura del canone; e) il valore dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso; f) la cauzione da prestarsi all’atto della stipula dell’atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario; g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31-3-2023, n. 36); h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili; i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande; l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare; m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l’area demaniale oggetto di affidamento; n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento; o) i criteri di aggiudicazione; p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni; q) i motivi dell’eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l’eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.

La durata della concessione non può essere  inferiore ai cinque anni né superiore ai venti anni ed deve essere fissato in misura pari al tempo necessario a garantire l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell’aggiudicatario.

I criteri di aggiudicazione – Ai fini della valutazione delle offerte, l’ente concedente deve applicare i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità: a) l’importo offerto rispetto all’importo minimo di indennizzo; b) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, , con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l’offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione; c) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali; d) l’offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio; e) l’incremento e la diversificazione dell’offerta turistico-ricreativa; f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell’ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale; g) l’impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni; h) l’esperienza tecnica e professionale dell’offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione; i) se l’offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare; l) il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell’ambito territoriale di riferimento dell’ente concedente; m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.

L’aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l’esito positivo della verifica da parte dell’ente concedente dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario. L’atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia  dell’aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio, l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima.

In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l’ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell’atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell’articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.

L’indennizzo al concessionario uscente – L’indennizzo dovuto al concessionario uscente resta  a carico del concessionario subentrante.  L’importo deve essere pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni dal concessionario uscente.

Il valore dell’indennizzo è determinato con perizia rilasciata in  forma  asseverata  e  con  esplicita dichiarazione  di responsabilità da  parte  di  un  professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti  e degli esperti contabili.

Le spese della perizia, che l’ente concedente deve acquisire prima della pubblicazione  del bando di gara, sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione  a  favore  di   un   nuovo   concessionario,  il perfezionamento  del  nuovo  rapporto  concessorio  è subordinato all’avvenuto pagamento dell’indennizzo da  parte  del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per  cento, pena la  decadenza dalla concessione.

La decadenza dell’aggiudicatario, però,   non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.

Le altre “Infrazioni” – Il decreto 131/2024 intende agevolare la chiusura  delle seguenti 16 procedure d’infrazione: a) concessioni balneari (n. 2020/4118);  b) il trattamento previdenziale dei magistrati onorari (n. 2016/4081);c)  il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, del diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e del diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n. 2023/2006); d) l’aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (n. 2021/4037);  e) il corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (n. 2023/2090); f)  il completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada (n. 2022/0231); g) l’attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 – Cielo unico europeo (n. 2024/2190 e n.  2023/2056); h) la sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T (n. 2019/2279); i) il sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi (n. 2023/2022); l) la procedura in materia di diritto d’autore (n. 2017/4092); m)e le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria (n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299). Inoltre, il decreto intende agevolare la chiusura del caso EU Pilot (2021) 10047/Empl, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali (articolo 10), nonché  dare attuazione alla direttiva 2023/1791/UE in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati (articolo 16).

Per saperne di più sulle procedure d’infrazione nei confronti del nostro Paese, si consiglia di consultare il sito del Dipartimento per gli Affari Europei al seguente LINK  e l’area pubblica  della Banca dati EUR-Infra.


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