I pareri sull’aggiornamento alle Linee guida per gli affidamenti sotto soglia, sui decreti sul direttore dei lavori e dell’esecuzione, sul dibattito pubblico.

1. Aggiornamento delle Linee guida sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Cons. St., comm. spec., 12 febbraio 2018, n. 361, presidente Zucchelli, estensori Cacace e Toschei

La Commissione chiede di riformulare il secondo periodo del punto 2.2 della bozza di linea guida come segue:

“Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di importo inferiore alla soglia comunitaria, detto valore deve essere calcolato – tenendo conto dell’intervenuta abrogazione del d.lgs. 163/2006 – secondo i parametri stabiliti dall’art. 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE e dall’art. 35, d.lgs. 50/2016. Al ricorrere della suindicata ipotesi, per effetto della previsione derogatoria contenuta nell’art. 16, comma 2-bis, D.P.R. 380/2001: 1) nel caso di affidamento a terzi dell’appalto da parte del titolare del permesso di costruire non trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. 163/2006 ed ora del d.lgs. 50/2016; 2) di conseguenza, il valore delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai fini della individuazione del valore stimato dell’appalto, non si somma al valore delle altre opere di urbanizzazione eventualmente da realizzarsi”.

In merito all’introduzione, per effetto del decreto correttivo, dei richiami ai principi di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, nonché alla circostanza che le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni sulle clausole sociali agli appalti sotto soglia, l’ANAC è invitata a riflettere sulle modalità operative per la loro applicazione da suggerire alle Stazioni appaltanti.

In materia di principio di rotazione e sull’istituto del “reinvito”, la commissione condivide le precisazioni fornite dalle Linee guida proponendo comunque una riformulazione dei paragrafi 3.6 e 3.7.

Circa i controlli sul possesso dei requisiti, ora calibrati a seconda del valore della commessa (fino a 5.000 euro; da 5.001 a 20.000 euro; da 20.001 a 40.000 euro), la commissione precisa che la prevista autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 deve essere redatta secondo il modello del documento di gara unico europeo (art. 85 del Codice); non si appalesa opportuno assegnare al responsabile unico del procedimento il grave compito di valutare, in autonomia, quali siano le verifiche “ritenute opportune” oltre a quelle indicate dalla legge e precisate nelle Linee guida in esame da effettuare sugli affidatari, potendo in astratto tale compito trovare modalità applicative non omogenee con riferimento a tutti i destinatari o perfettamente imparziali; la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione (o, in alternativa a quest’ultima, l’applicazione di una apposita penale), da effettuarsi nel caso di risultanze negative della procedura di accertamento dei requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva, debbono essere sempre oggetto di una apposita, specifica, previsione contrattuale, inserita a cura della stazione appaltante.

Nel caso di caso di applicazione del criterio del minor prezzo e valutazione dell’offerta anomala, la commissione chiede di allinearsi agli ultimi arresti dell’Adunanza Plenaria del 19 settembre 2017, n. 5, che, seppur intervenendo interpretativamente in merito all’applicazione degli ormai abrogati art. 86, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 ed art. 121, comma 1, d.P.R. 207/2010, ha affermato il principio per cui “le offerte di identico ammontare debbono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali, sia nel caso in cui si collochino all’interno di esse”.

2. Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione

Cons. St., comm. spec., 12 febbraio 2018, n. 360, presidente Zucchelli, estensori Realfonzo e Franconiero

Sul direttore dei lavori:

la commissione propone di riformulare e/o precisare diversi articoli, tra cui: Art. 6 (Attestazione dello stato dei luoghi); Art. 7 (La consegna dei lavori); Art. 8 (Accettazione dei materiali); Art. 9 (Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore); Art. 11 (Contestazioni e riserve); Art. 12 (Sospensione dei lavori); Art. 13 (Gestione dei sinistri).

Sul direttore dell’esecuzione:

nel complesso, la commissione valuta negativamente la persistente separatezza delle relative fonti in materia di RUP e di D.E. Nel decreto in esame i rispettivi ambiti di competenza e di operatività appaiono comunque meglio coordinati e definiti, per cui si pongono comunque le basi per una futura reductio ad unitatem della relativa disciplina.

3. Decreto del Presidente del Consiglio sul dibattito pubblico

Cons. St., comm. spec., 12 febbraio 2018, n. 359, presidente Zucchelli, estensori Neri e Ferrari

La commissione dà un giudizio di massima positivo alla disciplina dell’istituto del dibattito pubblico, avendo il decreto raggiunto un contemperamento tra l’esigenza di non allungare troppo i tempi di realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale e quella di dare effettività al coinvolgimento dei cittadini, dei portatori di interessi e delle amministrazioni interessate dalla realizzazione dell’opera.

La commissione speciale rileva però due possibili profili di criticità che, ove non corretti, potrebbero vanificare l’operatività dell’istituto del dibattito pubblico. Si riferisce innanzitutto all’individuazione delle soglie economiche che, in connessione con le tipologie di opere e con i parametri dimensionali delle stesse, tracciano l’ambito di applicazione del dibattito pubblico. Esse sono di importo così elevato da finire per rendere, nella pratica, minimale il ricorso a tale istituto, che rappresenta invece una delle novità di maggior rilievo del nuovo Codice dei contratti e che, se bene utilizzato, potrebbe costituire anche un valido strumento deflattivo del contenzioso. Si suggerisce, pertanto, di intervenire modificando il livello delle soglie dimensionali indicate, per le diverse tipologie di opere, nell’Allegato 1 allo schema di decreto, previa analisi spettrale dell’andamento delle rilevazioni statistiche a curva statistica degli importi di gara.

Sempre in via generale, la commissione rileva che, per l’effettivo successo del nuovo istituto del dibattito pubblico, un ruolo determinante è svolto dalla “Commissione nazionale per il dibattito pubblico”, istituita dal primo Correttivo al Codice dei contratti pubblici. Rileva peraltro la necessità, proprio in considerazione dell’importante ruolo alla stessa assegnato – segnalata sin dal parere 1 aprile 2016, n. 855 reso dalla Commissione speciale sullo schema del Codice dei contratti pubblici – di potenziare l’attività di monitoraggio successivo ad essa demandato dalla legge, prevista dall’articolo 4, comma 6, lettera e), dello schema di decreto ma in modo poco incisivo.

 


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