IN POCHE PAROLE…
I CAM sono un contenuto necessario dei bandi di gara e non possono essere relegati all’alea delle offerte migliorative.
Consiglio di Stato Sez. III, sentenza 4 ottobre 2022, n. 8773 – Pres. R Greco- Est. G. Tulumello
Le disposizioni in materia di C.A.M. sono obblighi cogenti per le stazioni appaltanti.
La ratio dell’obbligatorietà è rinvenibile nell’esigenza di garantire una politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi più incisiva, allo scopo di ridurre gli impatti ambientali e promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili.
L’obbligatorietà dei CAM esclude che tali criteri possono essere relegati all’alea delle offerte migliorative
Il mancato inserimento nei documenti di gara, non può essere colmato da un generico rinvio alle disposizioni vigenti.
La mancanza della previsione dei CAM non è vizio escludente, da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara.
A margine
Un’impresa, quarta classificata, impugna al TAR Puglia il provvedimento di aggiudicazione e gli atti di gara, relativi al servizio di ristorazione collettiva, sostenendo che la procedura svolta violi l’art. 34 del D.lgs. 50/16, il quale richiede l’inserimento, nella documentazione progettuale di gara, almeno delle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenuti nei CAM (D.M. 10/03/2020).
Il TAR Bari (sez. II, sent. n. 1702/2021) dichiara inammissibile il ricorso proposto perché la doglianza della ricorrente non è stata tempestivamente rivolta contro la legge della gara, ma solo all’esito dell’aggiudicazione della controinteressata ed inoltre perché nel caso di specie si realizza un difetto d’interesse a coltivare l’impugnazione (essendo quarta graduata).
La ricorrente propone ricorso in appello al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, contestando entrambi le statuizioni d’inammissibilità.
Leggi Esclusione dalla gara per mancanza delle dichiarazioni sui CAM a corredo dell’offerta tecnica
La sentenza
I Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n. 8773/2022, dopo aver stabilito l’ammissibilità del gravame rivolto contro un’aggiudicazione viziata dal mancato inserimento dei CAM nella legge di gara, dispone la caducazione dell’intera gara e l’integrale riedizione della stessa, emendata dal vizio in questione.
Il Collegio. anzitutto, osserva che la sentenza del giudice di primo non afferma che la clausola contestata fosse escludente, né che impedisse di formulare l’offerta, pertanto in forza di uno stabile indirizzo giurisprudenziale (condiviso dal Collegio), la non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.) non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara (cfr. CdS Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4; CdS Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1).
In conseguenza, non può ritenersi “tardivo” il ricorso dopo l’aggiudicazione, essendo l’impugnazione proponibile solo all’esito della procedura e avverso l’aggiudicazione, senza che ciò possa qualificarsi come un “venire contra factum proprium”.
In merito alla mancata dimostrazione della “prova di resistenza”, oggetto della dichiarazione di inammissibilità nel ricorso di primo grado, il Collegio, richiamando la sentenza del CdS, sez.V. n. 972/2021, ribadisce che in un caso del genere rilevi l’interesse “strumentale” alla riedizione della procedura di gara.
Il Collegio richiama poi i documenti di gara e, in particolare, disciplinare, che prevede, all’art. 18.1, il criterio dei servizi migliorativi aggiuntivi, attribuendo 5 punti per l’utilizzo dei prodotti biologici, precisando che così formulata, si pone in rilievo i C.A.M. unicamente sul piano dei punteggi aggiuntivi, con l’immediata conseguenza di relegare un contenuto necessario all’alea delle offerte migliorative.
In proposito si rammenta che le disposizioni in materia di C.A.M. sono obblighi cogenti per le stazioni appaltanti (art.34 co 1-2 D.lgs 50/16) e la ratio dell’obbligatorietà rinviene nell’esigenza di garantire una politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi più incisiva, allo scopo di ridurre gli impatti ambientali e promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili. Ne consegue che il rispetto di tali previsioni non può “ridursi” ad un generico rinvio inserito nei documenti di gara, alle disposizioni vigenti.
Vincenzo Giangreco