IN POCHE PAROLE….
Non sono contrarie a legge o irragionevoli le formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 8 ottobre 2021, n. 6735 – Pres Lipari, Est. Noccelli
Non sono contrarie a legge o irragionevoli le formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi.
Tali formule hanno la evidente finalità di attribuire decisiva rilevanza alle componenti qualitative dell’offerta e sono pienamente giustificate in un appalto ad elevato tasso tecnico.
A margine
Con sentenze n. 3182 del 17 luglio 2020 e n. 1813 del 3 marzo 2021, il Tar Napoli ed il Consiglio di Stato confermano l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara con applicazione del criterio dell’OEPV per l’affidamento di un servizio assistenziale a fronte della mancanza di proporzionalità della formula per il calcolo del punteggio economico prevista dalla lex specialis e del conseguente appiattimento dei punteggi determinato dalla sua applicazione avendo il concorrente che aveva offerto il ribasso minore, pari ad € 198.354,00, ottenuto un punteggio di 28,70/30, e quello che aveva offerto un ribasso maggiore pari ad € 475.108,65, un punteggio di 30/30, con uno scarto di appena 1,30 punti pur a fronte dell’enorme sconto praticato rispetto al primo (superiore alla metà).
La ditta aggiudicataria ricorre davanti al Consiglio di Stato per la revocazione di tali sentenze.
La sentenza
Il collegio accoglie il ricorso evidenziando che, lungi dall’apparire sproporzionato, come ritenuto dal Tribunale, il ridotto differenziale dei due punteggi delle ditte concorrenti rispecchia perfettamente il differenziale dei punteggi attribuiti sulla base della formula contestata perché è pari a 0,61 punti – pari a 2,03% del punteggio massimo attribuibile di 30 – tra le due offerte.
Sarebbe invero risultato sproporzionata e, dunque, irragionevole una attribuzione di punteggi sulla base di una diversa formula che, in ipotesi, avesse utilizzato l’intera gamma di punteggi disponibile e avesse attribuito trenta punti al maggior ribasso, ad esempio, e zero punti al minor ribasso, ove si consideri che i ribassi offerti sono contenuti tutti in una piccola “forbice” di € 270.000,00 su una base d’asta di € 6.607.134,00, come si è accennato.
La scelta di tale formula, non illogica e non irragionevole, non la rende sindacabile dal giudice amministrativo riflettendo invece le esigenze proprie della gara essendo evidente che, rispetto ad una prestazione messa a bando nella quale i dati strutturali sono molto simili e contigui, tra i diversi offerenti sarebbe del tutto incongruo valorizzare, nell’elemento economico, le modeste differenze tra i prezzi praticati, derivanti da elementi marginali nella composizione del costo e consentire, per questa via, una svalutazione dell’elemento tecnico-qualitativo rispetto a quelle del prezzo.
Se è vero, pertanto, che i punteggi attribuiti alle sei offerte in gara sono contenuti in un intervallo di 1,3 punti (che, su un totale di 30 punti a disposizione, costituisce il 4,3%), è altresì vero – e risultante determinante nel valutare la correttezza del criterio prescelto dall’amministrazione– che tale risultato è coerente con l’intervallo in valore assoluto – € 276.000,00, circa – in cui sono contenuti i ribassi offerti, che rappresenta invero il 4,17% della base d’asta pari, come si è più volte accennato, ad € 6.607.134,00.
Insomma la formula applicata dall’Azienda ha consentito ragionevolmente di applicare il massimo punteggio di 30 punti al prezzo risultante dal maggior ribasso, come previsto dalla lex specialis, e punteggi proporzionali alle altre offerte che avevano invero offerto un ribasso molto vicino al migliore sicché, di conseguenza, in modo altrettanto ragionevole i punti sono stati contenuti nell’ambito di una piccola “forbice”.
La formula in esame, lungi dall’essere aprioristicamente irragionevole, ha invece la evidente finalità di attribuire decisiva rilevanza alle componenti qualitative dell’offerta ed è pienamente giustificata in un appalto ad elevato tasso tecnico, come quello di cui è causa (l’affidamento, va qui ricordato, del delicatissimo servizio assistenziale per la gestione della residenzialità e semiresidenzialità psichiatriche), essendo tra quelle più utilizzate, e non a caso, per l’affidamento di servizi eguali o analoghi in molte delle Aziende Sanitarie di tutta Italia, come comprova la copiosa documentazione prodotta dalla ricorrente, anche in questa sede di giudizio revocatorio.
Ne consegue la piena legittimità della scelta effettuata dalla pubblica amministrazione, nel caso di specie.
Del resto, numerose pronunce del Consiglio di Stato, ormai, vengono affermando che questo criterio non è manifestamente abnorme e/o irragionevole perché, sebbene non comporti eccessive differenziazioni tra le singole offerte (pure a fronti di ribassi apprezzabilmente diversi), garantisce comunque – come è nel caso di specie – un apprezzabile collegamento proporzionale tra l’entità del ribasso e al conseguente attribuzione del punteggio (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 10 aprile 2018, n. 2185).
Si esclude quindi la necessità di assegnare il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso ché, anzi, un siffatto criterio – anche se astrattamente rispondente alla possibilità di assegnare l’intero range di punteggio alla componente economica – determinerebbe l’effetto – anch’esso opinabile e, in ultima analisi, irragionevole – di produrre ingiustificate ed “estreme” valorizzazioni delle offerte economiche anche laddove, come è nel caso qui in esame per tutte le ragioni sopra evidenziate, il minimo ribasso e quello massimo si differenzierebbero per pochi punti percentuali (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 9 marzo 2020, n. 1691; Cons. St., sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436).