Se l’obbligo di indicare le quote di esecuzione dell’appalto in fase di pre-qualifica non è previsto dalla lex specialis quale causa di esclusione, la stazione appaltante non può escludere l’RTI che abbia omesso tale dichiarazione ma deve attivare il soccorso istruttorio in ossequio al generale principio di tassatività delle cause di esclusione di cui al comma 8 dell’art. 83 del Codice.
Tar Lazio, Roma, sez. III, ordinanza cautelare 11 ottobre 2019, n. 6576, Pres. Sinatra, Est. Monica
A margine
Un RTI viene escluso da una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di pulizie presso un aeroporto per non aver, nella fase di pre-qualifica, effettuato la dichiarazione delle “parti/quote che saranno eseguite da ciascuna impresa”.
Pertanto l’RTI ricorre al Tar per la riammissione in gara.
L’ordinanza
Il Tar Lazio, in sede di esame dell’ordinanza cautelare, rileva che nelle gare pubbliche l’obbligo di specificazione, ora stabilito all’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti è espressione di un principio generale che va assolto a pena di esclusione in sede di formulazione dell’offerta al fine di soddisfare l’esigenza che risulti nell’offerta quale sia il ruolo operativo assegnato a ciascuna delle imprese raggruppate e consorziate, allo scopo di evitare che le imprese si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie ma per aggirare le norme di ammissione nel bando e consentire la partecipazione di imprese non qualificate (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5609/2018).
Nel caso di specie, la procedura si trovava ancora nella fase di pre-qualifica. Seppur il bando di gara prevedeva che, “al momento della presentazione della domanda di partecipazione”, nella dichiarazione di impegno a conferire mandato alla designata mandataria andassero indicate, oltre alla quota di partecipazione al R.T.I., anche “le parti/quote dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”, tale prescrizione non era prevista a pena di esclusione.
Peraltro, il modulo di dichiarazione predisposto dalla stazione appaltante, non contemplava la specificazione, oltre che delle quote di partecipazione, anche di quelle di esecuzione.
Il Tar ritiene, pertanto, che, attesa l’inesistenza di una necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al R.T.I. e quote di esecuzione della prestazione e in assenza di una dichiarazione ad hoc di quale parte la mandataria si impegnava ad eseguire, la stazione appaltante avrebbe dovuto esercitare il potere di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e non doveva escludere l’RTI.
Quanto sopra anche in ossequio al generale principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui al comma 8 dell’art. 83, non essendo l’espulsione in fase di pre-qualifica contemplata da alcuna disposizione del vigente codice dei contratti pubblici né, a rigore, dalla stessa lex specialis di gara (in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. V, n. 5747/2019).
Pertanto il Tar accoglie l’istanza cautelare disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento di esclusione del R.T.I. ricorrente e ordinando alla stazione appaltante di ammetterlo (con riserva) alla successiva fase della procedura, fermo restando l’obbligo del R.T.I. di specificare in sede di offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aderenti al raggruppamento medesimo.
di Simonetta Fabris