La carenza delle dichiarazioni di cui all’Allegato B del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 ottobre 2016 si riferisce ad elementi sostanziali e costitutivi dell’offerta tecnica in quanto relativa a documenti preordinati alla tutela ambientale nell’ambito di una gara per servizi di pulizia a ridotto impatto sull’ambiente.

La funzione negoziale non è riscontrabile solo nella relazione tecnica prodotta dal concorrente ma si rinviene dal complesso degli elementi costituenti l’offerta tecnica tra cui l’Allegato B quale elemento essenziale che non può essere oggetto di soccorso istruttorio.

Tar Trento, sez. unica, sentenza 17 dicembre 2019, n. 168, Presidente Vigotti, Estensore Tassinari

A margine

Un’impresa viene esclusa da una procedura aperta sopra soglia comunitaria per la conclusione di una convenzione quadro per l’erogazione di servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale in favore di vari soggetti pubblici regionali.

In particolare, l’impresa è esclusa in sede di valutazione delle offerte tecniche per mancanza delle dichiarazioni di cui all’Allegato B di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 ottobre 2016 richiesto a pena di esclusione dal bando di gara con riferimento al rispetto dei criteri minimi ambientali relativamente ai prodotti di pulizia utilizzati.

La ditta afferma che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio trattandosi di una violazione meramente formale poiché tale allegato non costituisce contenuto dell’offerta tecnica ma strumento di verifica della conformità dei prodotti ai “criteri ambientali minimi”.

La sentenza

Il Tar ritiene il ricorso infondato ricordando che la lex specialis prevedeva la produzione dell’Allegato B “a pena di esclusione” e che la stessa non poteva pertanto essere disapplicata.

Al riguardo si evidenzia che l’onere di presentazione dell’Allegato B da parte dei concorrenti discende dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 ottobre 2016 (Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti) e che l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara “almeno” delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei suddetti criteri ambientali minimi è prescritta dall’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016.

Il motivo con il quale si deduce che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio non coglie nel segno. Infatti, l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 ha limitato il soccorso istruttorio alle carenze “di qualsiasi elemento formale della domanda” ossia alla mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand’anche di tipo “essenziale”, purché non involgente l’offerta economica o tecnica in sé considerata (cfr. C.d.S., sez. VI, n. 2344/2019).

Ad avviso del Tar, nella fattispecie in esame, la carenza riscontrata si riferisce ad elementi sostanziali e costitutivi dell’offerta tecnica (atteso che quest’ultima è “composta”, a pena di esclusione, da una relazione tecnica, dalla lista dei detergenti utilizzati e dalla lista dei prodotti detergenti per impieghi specifici per pulizie straordinarie con allegata la dichiarazione di cui all’Allegato B), in quanto relativa a documenti essenziali preordinati alla tutela ambientale nell’ambito di una gara per servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale.

Il soccorso preteso, non contemplato con riferimento all’Allegato B dal bando di gara che lo limita alla documentazione amministrativa, non può di conseguenza trovare applicazione, neppure nell’ambito processuale.

Per quanto sopra non può essere condivisa la tesi della ricorrente circa l’assenza di una funzione negoziale, ma solo di verifica e comprova, dell’Allegato B.

Infatti, la funzione negoziale non è riscontrabile solo nella relazione tecnica ma si rinviene dal complesso degli elementi costituenti l’offerta. Il ridotto impatto ambientale dei servizi di pulizia implica che la documentazione a corredo della relazione riguardante i criteri ambientali minimi assuma carattere essenziale giustificando la previsione secondo cui l’offerta si compone di più elementi (oltre alla relazione la lista 1 e l’Allegato B) e l’esclusione in caso di mancanza di taluno di essi.

Del resto, i contenuti descrittivi della relazione tecnica quanto alla conformità delle cere e dei deceranti ai “criteri ambientali minimi” non risultano affatto sovrapponibili alla dichiarazione di cui all’Allegato B la quale è finalizzata ad attestare, sotto la responsabilità del sottoscrittore, la rispondenza dei prodotti ai relativi criteri ambientali minimi.

Pertanto l’esclusione della ricorrente risulta legittima e il ricorso è respinto.

di Simonetta Fabris


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