La determinazione, nell’offerta economica, dei costi della manodopera “per relationem” avuto riguardo all’inserimento nel bando della clausola sociale non è ammissibile tenuto conto che l’obbligo di assunzione del personale già impiegato non determina automaticamente un identico costo lordo da sostenere per i dipendenti da assumere, potendo, in ipotesi, l’impresa interessata usufruire di sgravi o agevolazioni fiscali o contributive di cui non beneficiava la precedente affidataria del servizio.

Tar Sicilia, Catania, sez. III, sentenza 31 luglio 2018, n. 1649, Presidente Estensore Burzichelli

Il fatto

Un comune indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale per la durata di 9 mesi con importo a base di gara di euro 35.189,96 da aggiudicare col criterio del prezzo più basso prevedendo nei documenti di gara che “l’importo del servizio ammonta, per un periodo di mesi nove ad euro 35.189,96 oltre iva”, con l’espressa indicazione del “costo manodopera per euro 30.529,95” e disponendo “la clausola sociale” consistente nel mantenimento dell’unità lavorativa attualmente impiegata.

La ditta prima classificata, col ribasso maggiore, indica nella propria offerta i soli costi di sicurezza aziendale.

La commissione chiede quindi alla stessa di presentare spiegazioni sul ribasso offerto riguardanti il rispetto del costo del personale a cui la ditta risponde precisando che “…tenuto conto dell’inserimento della clausola sociale di cui all’articolo 50 del D.Lgs. 50/2016, il costo della manodopera del personale attualmente impiegato da mantenere (pari ad Euro 30.529,96) deve ritenersi incomprimibile al pari degli oneri di sicurezza (pari ad euro 1.150,80) e chiaramente non oggetto di ribasso”.

La stazione appaltante non ritenendo soddisfacenti le giustificazioni addotte procede quindi all’esclusione dell’impresa ritenendo, il  ribasso applicato, non sull’importo soggetto a ribasso d’asta pari a euro 34.039,16, come previsto nel bando di gara, ma sull’importo della fornitura dei materiali pari a euro 4.313,32 ricavato unilateralmente dalla ditta medesima. L’offerta, pertanto sarebbe manifestamente condizionata ed in aumento, in contrasto con il disciplinare che non ammette offerte parziali, in aumento e\o condizionate.

Da ultimo, in autotutela, l’amministrazione conferma l’esclusione ma motivando in ordine alla mancata indicazione dei costi della manodopera da parte dell’offerente.

La ditta ricorre dunque al Tar affermando che:

a) l’inserimento della clausola sociale, unitamente alla determinazione del costo della manodopera impiegata e da mantenere, obbliga le ditte concorrenti all’assunzione del personale già impiegato il cui costo risulta determinato dalla stazione appaltante e non modificabile in quanto riferito a trattamenti salariali inderogabili stabiliti dai contratti collettivi di categoria (l’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 andrebbe armonizzato con i precedenti artt. 23 e 50);

b) la ditta ha indicato il costo della manodopera rinviando agli “oneri incidenza manodopera”;

c) andava comunque applicato il soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9 del Codice.

La sentenza

Il Tar ritiene il ricorso infondato ricordando che, come affermato dalla giurisprudenza (Tar Campania Napoli Sez. II, 08-05-2018, n. 3079), per le gare indette sotto l’egida del nuovo codice dei contratti pubblici non sono più rinvenibili le condizioni perché possa darsi ingresso al soccorso istruttorio nell’ipotesi di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e/o dei costi della manodopera: ciò, in quanto il nuovo codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale obbligo di indicazione, esprimendosi in maniera chiara ed univoca sulla necessaria quantificazione dei suddetti oneri e costi già in sede di predisposizione dell’offerta economica.

Conclusioni

Nel caso in esame, non appare, quindi, possibile per il Tar una determinazione dei costi della manodopera “per relationem”, avuto riguardo all’inserimento nel bando della cosiddetta clausola sociale, anche tenuto conto che l’obbligo di assunzione del personale già impiegato non determina automaticamente un identico costo lordo da sostenere per i dipendenti da assumere, potendo, in ipotesi, l’impresa interessata usufruire di sgravi o agevolazioni fiscali o contributive di cui non beneficiava la precedente affidataria del servizio.

Pertanto il ricorso è respinto.


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