IN POCHE PAROLE…
Il nuovo regolamento sulle modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici prevede le regole generali sulla digitalizzazione delle procedure dei contratti e affida alla responsabilità dell’AgID di dettare le regole tecniche, assegnando alle stazioni appaltanti sei mesi di tempo, dall’emanazione delle stesse regole tecniche, per adeguare i loro sistemi .
Introduce la nuova figura del responsabile della piattaforma digitale per l’e-procurement, che ogni stazione appaltante deve individuare fra il personale dotato della necessaria professionalità, con il compito di garantire l’utilizzo del sistema da parte dei soggetti autenticati al sistema.
I documenti
Regolamento 12 agosto 2021, n. 148
Codice dell’amministrazione digitale
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 206, del 10 ottobre 2021 ed entrerà in vigore il prossimo 10 novembre, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione pubblica – 12 agosto 2021, n. 148, contenente il regolamento con le modalità per uniformare le piattaforme digitali per le procedure dei contratti pubblici.
Il nuovo regolamento
E’ proprio il caso di dirlo: meglio tardi che mai.
L’art. 44 del codice dei contratti pubblici prevedeva l’adozione di questo regolamento entro il 19 aprile 2017, mentre ci sono voluti più di quattro anni per il suo approdo in Gazzetta ufficiale.
Non solo. Con l’usuale sistema “Bambole Matrioske“, tipico della legislazione del nostro Paese, occorrerà attendere, per l’effettiva operatività del nuovo regolamento, l’emanazione delle regole tecniche da parte dell’AgID e poi l’adeguamento alle nuove regole dei sistemi informatici delle stazioni appaltanti.
§ Esperti a servizio delle amministrazioni pubbliche. Chiedi a info@moltocomuni.it un preventivo per il servizio di supporto all’attività del RUP in ambito organizzativo, legale ed economico finanziario (art. 31, commi 8 e 11 del codice dei contratti pubblici).
Le Linee guida AGID
Il regolamento prevede la definizione delle modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dallo stesso codice (art. 2, co 1).
Più precisamente, il regolamento stabilisce i principi per la digitalizzazione dei processi di procurement delle pubbliche amministrazioni e indica le caratteristiche tecniche generali, mentre affida all’AGID il compito di dettare, con Linee guida, le necessarie regole tecniche di dettaglio.
Con le Linee guida, l’AgID dovrà definire, in particolare:
- le modalità di digitalizzazione, assicurare il funzionamento del sistema, delle procedure e delle applicazioni informatiche, ivi compresi la descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo (art. 1, co 2).
- le migliori pratiche, nazionali ed europee, organizzative e di lavoro, di programmazione e pianificazione, alcune delle quali anticipate dallo stesso decreto (art. 29).
Le stazioni appaltanti, infine, dovranno provvedere all’adeguamento dei loro sistemi telematici entro sei mesi, decorrenti dalla data di efficacia delle suddette Linee guida AgID, per la cui adozione però il decreto non prevede un termine.
E’ plausibile, quindi, che i tempi saranno ancora lunghi, considerato, fra l’altro, che l’art. 71 del CAD, cui il decreto in esame rinvia (art. 2, co 2 e art. 29, 2), prevede un complesso procedimento per l’adozione, l’aggiornamento e la modifica delle Linee guida, richiedendo, come necessario, la consultazione pubblica, il coinvolgimento del Garante per la privacy e l’acquisizione del parere della Conferenza unificata.
Per l’efficacia delle Linee guida, occorre la loro pubblicazione nell’apposita area del sito Internet istituzionale dell’AgID e l’inserzione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
E’ opportuno ricordare che l’obbligo delle gare telematiche è scattato il 18 ottobre 2021 (art. 40 codice dei contratti pubblici) e che l’uniformazione tecnologica è indispensabile per l’interconnessione e l’interoperabilità dei dati tra le piattaforme di e-procurement esistenti e tra queste e gli organismi di vigilanza e controllo.
Il responsabile del sistema telematico
Ogni stazione appaltante dovrà nominare il responsabile del sistema telematico per le procedure dei contratti pubblici, individuandolo tra il personale provvisto di adeguata professionalità (art. 1, lett. g).
Questo soggetto avrà il compito di avvalersi del sistema telematico, di assicurane il funzionamento e, soprattutto, di garantire l’utilizzo del sistema da parte dei soggetti autenticati, in ragione delle regole di utilizzo definite dalla stessa stazione appaltante.
Questa nuova figura viene ad aggiungersi alla lista dei responsabili che operano nell’ambito del sistema informativo o nelle sue vicinanze: il responsabile per la transizione digitale, figura straordinaria e transitoria (ora art. 17 CAD), garante in ciascuna amministrazione dell’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo, che sostituisce il responsabile dei sistemi informativi, introdotto dall’art. 10 del Dlgs. nr. 39/1993 e soppresso dall’art. 17 del Dlgs 179/2016; il responsabile della gestione dei flussi documentali, che si deve occupare della tenuta del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, introdotto dal DPR n. 445/2000; il responsabile della trasparenza (o meglio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza), che deve assicurare l’attuazione in ogni amministrazione delle politiche in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ivi compresi gli adempimenti attinenti gli obblighi di pubblicazione e l’accesso civico di cui al D.Lgs. 33/2013, e quindi, operare in stretta sintonia con chi si occupa del sistema informativo.
Figura diversa è il gestore del sistema telematico delle procedure contrattuali, soggetto pubblico o privato che deve garantire il corretto funzionamento e la sicurezza del sistema telematico, da individuare con le procedure di affidamento disciplinate dallo stesso codice dei contratti pubblici (art.1, comma 1, lett. f)
Giuseppe Panassidi, avvocato in Verona