IN POCHE PAROLE…

Proroga al 31 dicembre 2024, per gli acquisti d’importo inferiore a 5.000 euro e per altre fattispecie, dell’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP).

Proroga, sempre al 31 dicembre 2024,  della possibilità per le società in house di utilizzare, in via transitoria, la scheda A3_6 messa a disposizione dalla Piattaforma.


ANAC – La Newsletter n. 14 del 3 luglio 2024 (news di moltocomuni)

D.lgs. 36 del 31 marzo 2024


Di proroga in proroga. Slitta, infatti, al  31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell’Autorità per le fattispecie già oggetto della precedente proroga al 30 settembre del corrente anno.  L’Autorità assicura che,  in attesa della completa gestione delle tipologie di procedure da parte delle PAD,  ha fortemente investito nella piattaforma PCP, rendendo disponibili nuove funzionalità per agevolare le attività delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, ridisegnando l’interfaccia web per migliorarne l’usabilità e sviluppando nuove funzionalità per consentire la modifica e l’annullamento delle procedure, come da informazioni  disponibili sul sito nella sezione Digitalizzazione.

Il nuovo mini – stop al complessivo progetto di  digitalizzazione dei contratti pubblici disegnato dal nuovo Codice, in modo ambizioso ma non realistico, era prevedibile, e, di certo, necessario per evitare, nell’ultimo periodo dell’anno, rallentamenti negli approvvigionamenti;  come si ricorda, erano state molto criticate le indicazioni natalizie dello scorso dicembre (Deliberazione ANAC 13.12.2023 n. 582) e ancora prima del MIT (Comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione)   di avvio della digitalizzazione degli appalti dal 1° gennaio 2024 (in questa Rivista  ANAC: indicazioni operative in vigore dal 1° gennaio 2024 per la digitalizzazione degli appalti, con rischio alto di “paralisi”).

La proroga, è bene ricordarlo, riguarda i seguenti casi:

  • affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l’inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi a tali affidamenti; è un norma che dovrebbe essere inserita a regime, per ragioni di celerità e semplificazione;
  • adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023, con o senza successivo confronto competitivo, estesa agli accordi quadro e convenzioni pubblicati dall’uno gennaio 2024;
  • ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023: si tratta  della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara riservata ai servizi e lavori simili a quelle oggetto del contratto, ma relative a prestazioni diversi e ulteriori (ossia non identici  a quelli del contratto originario);
  •  fattispecie di cui alla deliberazione  n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022.

Restano valide le ulteriori indicazioni contenute nella delibera n. 582/2023, sull’avvio del processo di digitalizzazione.

È confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l’acquisizione del CIG con riferimento a tutte le fattispecie per cui è previsto l’utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Società in house

Per gli affidamenti in house, l’Autorità ha reso disponibile la scheda A3_6, utilizzabile in via transitoria, nelle more dello sviluppo delle apposite schede da parte delle PAD e, comunque, fino al 31 dicembre 2024.

Si ricorda che è obbligatorio anche per gli affidamenti in house l’acquisizione del CIG. Secondo l’ANAC, infatti, ” l’art. 23, comma 5, del Codice prevede: «5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2.» (in questa Rivista CIG e affidamenti in house).

La redazione


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