IN POCHE PAROLE …

Il principio di rotazione non opera nel momento in cui un operatore, anche se precedente affidatario del servizio, chieda di essere invitato a partecipare in RTI costituendo con un altro soggetto, perché comunque in tal modo un nuovo soggetto parteciperà alla gara, con vantaggio per la concorrenza.

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 7778 del 25 settembre 2024 Presidente F.F. Lopilato, relatore Gambato Spisani


Il caso

Un’impresa appella la sentenza di primo grado che ha confermato la legittimità dell’operato della Stazione appaltante in sede di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

Tra i numerosi motivi di doglianza, contesta di non esser stata invitata alla procedura, neppure in associazione temporanea con altra ditta, ancorché ne avesse fatto espressa richiesta.

La sentenza

I giudici di Palazzo Spada accolgono il ricorso ribadendo che il principio di rotazione non opera nel momento in cui un operatore, anche se precedente affidatario del servizio, chieda di essere invitato a partecipare in un RTI costituendo con altri.

In tale circostanza, infatti, sarà un nuovo soggetto a partecipare alla gara, con vantaggio per la concorrenza.

Nel caso di specie, dunque, la stazione appaltante avrebbe dovuto dare riscontro alla richiesta di invito in RTI con altra impresa, anche perché presentata in data anteriore al termine per presentare offerta, e perciò in tempo utile.

Il Consiglio di Stato annulla la sentenza di primo grado, avente un implicito contenuto di esclusione, e invita l’Amministrazione a dare riscontro alla richiesta di invito in RTI, al fine di  mettere la ricorrente in condizione di partecipare alla procedura, se non consteranno ulteriori elementi ostativi.

dottoressa Stefania Fabris, EQ ente locale


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