Con le modifiche che saranno introdotte al codice dei contratti pubblici dal decreto cd. “sblocca cantieri”, oggi all’esame del Consiglio dei ministri, il legislatore abbandona il sistema attuativo delle Linee guida ANAC vincolanti e dei decreti del MIT (c.d. “soft low” o regolazione flessibile), introdotto nel 2016 con il D.Lgs. n. 50, e ritorna al regolamento attuativo ed esecutivo “unico” sul modello già sperimentato con il regolamento n. 207 del 2010 dal vecchio codice del 2006.
La bozza di decreto, nello specifico, prevede l’emanazione di un regolamento per disciplinare le seguenti materie, oggi regolate da diverse Linee guida vincolanti dell’ANAC o da alcuni decreti del MIT:
- nomina, ruolo e compiti del RUP;
- progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture sotto soglia UE;
- direzione dei lavori e dell’esecuzione;
- esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- collaudo e verifica di conformità;
- requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;
- lavori riguardanti i beni culturali.
E’ probabile che il termine previsto di 90 giorni per l’emanazione del regolamento attuativo resti solo sulla carta, in considerazione della complessità dei temi che dovrà disciplinare. Già la bozza del decreto prevede che il termine di 90 giorni sarà sospeso dalla data di richiesta del parere alla Conferenza Unificata e che ricomincerà a decorrere dalla data di rilascio del medesimo parere.
Il regolamento, in realtà, non sarà l’unica fonte per la disciplina attuativa dei contratti pubblici. Non tratterà, ad esempio, la materia della programmazione dei lavori e dei beni e servizi di cui all’art. 21 del D.Lgs n. 50 che resterà regolata da un apposito decreto del MIT (oggi DM. 16 gennaio 2018, n. 14).
Ridimensionato il ruolo dell’ANAC. L’Autorità, infatti, in materia di regolazione, oltre alla funzione consultiva sullo schema del regolamento attuativo, manterrà solo il potere di emanare Linee guida non vincolanti ex art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzati a omogeneizzare i comportamenti delle stazioni appaltanti, emanare badi – tipo o indicare alle amministrazioni best practices.