La disciplina del soccorso istruttorio – per quanto estesa e funzionale al principio generale di massima partecipazione – non si può applicare nel subprocedimento della verifica dei requisiti, post aggiudicazione.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 novembre 2016, n. 4878, Pres. G. Severini, Est. L. M. Tarantino
A margine
Il Collegio spiega che ciò serve per evitare che il periodo per la comprova si dilati eccessivamente, frustrando le esigenze della stazione appaltante di stipulare al più presto il contratto ed avviare l’esecuzione dello stesso.
Il soccorso istruttorio consente di integrare e regolarizzare i documenti, incluse le dichiarazioni che devono essere allegate all’offerta. Il subprocedimento di comprova dei requisiti, invece, impone, entro un termine perentorio, ai concorrenti sorteggiati di dimostrare quanto affermato in sede di dichiarazione. Pertanto, il soccorso istruttorio, che dilaterebbe, ulteriormente, la procedura di evidenza pubblica non può essere utilizzato per il controllo della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa degli offerenti.
Il Consiglio di Stato, così, respinge la tesi dell’appellante, secondo la quale – in omaggio al principio sostanzialistico del possesso dei requisiti e di quello di massima partecipazione – non vi sarebbe stata incompatibilità tra il soccorso istruttorio di cui agli articoli 38 e 46 del Dlgs 163/2006 e il subprocedimento di comprova dei requisiti ex articolo 48, comma 1, del Dlgs 163/2006.
Riguardo gli istituti del soccorso istruttorio e della comprova dei requisiti … il primo consente che siano integrate o regolarizzate le dichiarazioni del concorrente, ivi incluse le dichiarazioni sostitutive … il secondo, invece, impone all’amministrazione di richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Quindi, la prova del possesso del requisito (nel casus decisus, quello del numero dei professionisti incaricati della progettazione), deve essere fornita nei termini di legge, né si possono riversare sull’amministrazione oneri istruttori al fine di accertare un requisito, che non può che essere nella titolarità del concorrente (con ciò rispondendo all’eccezione del ricorrente che riteneva che tale requisito dovesse essere accertato d’ufficio e che al concorrente fosse sufficiente l’auto-certificazione).