IN POCHE PAROLE…

Nessuna illegittimità del bando per mancata preventiva richiesta del CIG. 

Esclusa l’inammissibilità delle offerte per  conseguente mancato pagamento del contributo ANAC. 


CGARS, Sez. giurisdizionale, sentenza 22.09.2022, n. 956, Pres. Est. De Nictolis


Dall’omessa preventiva richiesta del CIG non deriva come sanzione la illegittimità del bando di gara e degli atti di gara.

Se dalla omessa indicazione del CIG nel bando deriva il mancato pagamento del contributo ANAC da parte dei concorrenti, tale carenza non può essere considerata causa di inammissibilità delle offerte o di loro esclusione.

L’obbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto, essendo  essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari.

I principi di parità di trattamento e di proporzionalità d non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la  posizione adempiendo a tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice.


A margine

Il caso – L’impresa seconda classificata di una gara per l’affidamento della concessione di un servizio di distribuzione snack e bevande appella la sentenza del Tar Catania (Sezione Quarta) n. 1486/2022 che respinge il ricorso proposto dalla stessa contro l’aggiudicazione in relazione all’omessa indicazione del CIG sul bando di gara.

In particolare, il Tar dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse avendo la ricorrente partecipato alla gara senza sollevare contestazioni sul bando e non ritraendo, ad avviso del Tar, alcun vantaggio da tale contestazione.

L’impresa, pertanto, si appella al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana affermando  il proprio interesse all’annullamento della gara e al suo rinnovo evidenziando che il codice C.I.G. sarebbe stato tardivamente ed illegittimamente inserito dalla commissione di gara soltanto nella determina di assegnazione provvisoria del servizio.

La sentenza

Pur ritenendo inammissibile il ricorso per mancata notifica della sentenza appellata nei termini dell’art. 94 c. 1 c.p.a., il collegio osserva che l’appello, ove anche fosse ammissibile, sarebbe rigettato per manifesta infondatezza.

In proposito il giudice osserva che, se anche può sussistere il c.d. interesse strumentale all’annullamento della gara al fine del suo rinnovo e della chance di partecipazione e vittoria nella nuova gara, tuttavia il ricorso di primo grado è infondato nel merito. Dirimente è la considerazione che dall’omessa preventiva richiesta del CIG non deriva come sanzione la illegittimità del bando di gara e degli atti di gara.

L’art. 3, c. 5, l. n. 136/2010, stabilisce, tra le modalità di attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’obbligo di indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, effettuata dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti tenuti al rispetto di tale obbligo, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità su richiesta della stazione appaltante.

Secondo quanto si legge nella delibera ANAC 11.1.2017 recante indicazioni operative per un corretto funzionamento del CIG,  il CIG è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’Autorità che consente contemporaneamente:

a) l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;

b) la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;

c) l’adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato;

d) il controllo sulla spesa pubblica.

La stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerte comunque denominata.

Il CIG deve, pertanto, essere richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.

Conseguenze della mancata indicazione del <cig> Da tale inadempimento discendono tuttavia conseguenze su piani diversi dalla illegittimità degli atti di gara. Invero, secondo la giurisprudenza l’obbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto, essendo la stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto inferibile dall’art. 3, c. 5, l. n. 136/2010, [Cons. St., V, 12.5.2017 n. 2238]. Nel caso di specie risulta che il CIG è stato comunque acquisito ancorché in un momento successivo alla indizione della gara.

Quanto poi all’omesso pagamento del contributo ANAC, conseguente alla omessa indicazione del CIG nel bando, si osserva che tale omesso pagamento non può essere considerato causa di inammissibilità delle offerte o di loro esclusione tanto più in una situazione quale quella de quo in cui la omessa indicazione del CIG nel bando non ha posto i concorrenti in condizione di versare il contributo.

In proposito, si ricorda che la CGUE ha ritenuto illegittima l’esclusione dalla gara per omesso pagamento del contributo all’Autorità, rilevando che il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati, nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti.

In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice [C. giust. UE, VI, 2.6.2016 C-27/15].

 


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