IN POCHE PAROLE….

Il comportamento dell’amministrazione che ha proceduto alla consegna dei lavori prima di aggiudicare la gara non comporta automaticamente l’illegittimità di quest’ultima.


Tar Campania, Napoli, sez. I, sentenza 30 maggio 2022, n. 3648 – Pres. Salamone, Est. Santise


L’art. 8, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 consente la consegna dei lavori in via d’urgenza prima della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ma non anche dell’aggiudicazione.

A margine

Un concorrente di una gara per l’affidamento di lavori di adeguamento sismico e impiantistico, efficientamento energetico e miglioramento dell’attrattività di un plesso scolastico sotto soglia UE, ricorre avverso l’aggiudicazione in via definitiva, a favore di altra impresa, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 8 del D.L. n. 76 del 2020 conv. dalla legge n. 120 del 2020, in quanto il Comune appaltante avrebbe effettuato la consegna dei lavori sotto riserva di stipula del contratto senza aver preventivamente effettuato la verifica in capo all’aggiudicataria dei requisiti generali e speciali previsti per l’ammissione alla gara e senza aver preventivamente adottato la determina di aggiudicazione definitiva della gara.

La sentenza

Il collegio respinge il motivo di ricorso ricordando che l’art. 8, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 conv. dalla legge n. 120 del 2020 dispone che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.

La norma, quindi, consente la consegna dei lavori in via d’urgenza prima della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ma non anche dell’aggiudicazione.

Ne consegue, dunque, che l’amministrazione ha proceduto erroneamente a consegnare lavori senza aggiudicazione, che, comunque, rappresenta un presupposto necessario, in quanto la norma sopra citata consente la consegna dei lavori prima che l’aggiudicazione divenga definitivamente efficace in seguito ai controlli e verifiche sopra menzionate.

Il comportamento dell’amministrazione che ha proceduto alla consegna dei lavori prima di aggiudicare la gara non comporta però automaticamente l’illegittimità di quest’ultima, in quanto i profili della questione si pongono su due piani differenti: uno comportamentale, che può dar vita, ove ne sussistono i presupposti, ad un illecito civile; l’altro provvedimentale che deve essere conforme a legge.

Ne deriva che nessun automatismo può sussistere tra i due piani, collegati, ma pur sempre distinti.

Parimenti non può incidere sulla legittimità dell’aggiudicazione la violazione, ad opera della stazione appaltante, della clausola stand still nella successiva firma del contratto, come, peraltro, anche la giurisprudenza ha chiarito (cfr., Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2014, n. 1548, T.A.R. Catania sez. III, 08/04/2015, n.989; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 29 gennaio 2009, n. 514).


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