La stazione appaltante puA? prevedere a�� a pena di esclusione a�� anche requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto dalla��art. 38, c. 1 ter, 2 e 3, del D. Lgs. n. 163/2006 in materia di condanne penali.A�
Non rileva, in tema di gare da��appalto, al fine di giustificarne l’omissione, la��ignoranza o la buona fede del soggetto tenuto alla dichiarazione circa la condanna subita dal suo rappresentante. A�
T.A.R. Veneto, sez. I, sentenza 3 aprile 2013 n. 493, – Pres. Amoroso, – Est. Mattei.
Il caso
Nella lettera da��invito inviata ai partecipanti, la stazione appaltante aveva chiesto di dichiarare la��esistenza di tutti i precedenti penali, con la precisazione che avrebbero dovuto essere indicate a�?non solo le condanne che a giudizio del concorrente possono considerarsi a�?reati gravi in danno dello Stato o della ComunitA� che incidono sulla moralitA� professionalea��, perchA� tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltantea�?.
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La decisione
Il T.A.R. Veneto a riguardo ha ritenuto che: a�?il bando di gara ha quindi imposto ai partecipanti alla gara una dichiarazione dal contenuto piA? ampio e piA? puntuale rispetto a quanto prescritto dalla��art. 38 del codice dei contratti pubblici, alla��evidente fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravitA� o meno della��illecito, al fine della��esclusione.
Con riferimento alla censura secondo cui, nella lettera da��invito, non era chiaro che il mero decorso del tempo non estingue il reato c.d. patteggiato, il Collegio afferma che: a�?Quanto alla necessitA� che la��estinzione debba essere dichiarata dal competente giudice penale, non essendo sufficiente a tal fine il mero decorso del tempo, basta richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui a�?la riabilitazione (combinato disposto dalgi artt. 683 cpp e 178 cp) e la��estinzione del reato (combinato disposto dagli artt. 676 cpp e 151 seg. cp) per decorso del termine di legge devono essere giudizialmente dichiarate, giacchA� il giudice di sorveglianza nel primo caso e il giudice della��esecuzione nel secondo caso sono gli unici due soggetti ai quali la��ordinamento conferisce la competenza a verificare che siano venuti in essere tutti i presupposti e sussistano tutte le condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, in mancanza, la dichiarazione di assenze di condanne penali equivale a dichiarazione mendace e giustifica la��esclusione del concorrente che la��abbia resaa�? (Cons. St., sez. V,20.10.2010, n. 7581)a�?.
Il TAR Veneto, inoltre, ha ritenuto non fondata anche l’ulteriore motivo di gravame secondo cui le sanzioni accessorie irrogate dalla stazione appaltante (escussione della cauzione, segnalazione alla A.V.C.P. e cancellazione temporanea dalla��Albo fornitori) non dovrebbero essere applicate laddove a�?la��omissione da parte del concorrente derivi da un errore circa la��interpretazione del bando di gara ed il requisito mancante sia nondimeno possedutoa�?. Secono il T.A.R. , infatti, come chiarito anche dalla giurisprudenza dello stesso Collegio,A� non rileva, in tema di gare da��appalto, al fine di giustificarne l’omissione, la��ignoranza o la buona fede del soggetto tenuto alla dichiarazione circa la condanna subita dal rappresentante del concorrente (condanna che, rientrando fra quelle individuate dalla��art. 38 d.lgs. 163/06, non riguardi un reato nelle more estinto ai sensi e per gli effetti della��art. 676 c.p.p.), ed A? pertanto legittimo, oltre che il provvedimento di esclusione, anche la��irrogazione delle sanzioni accessorie (cfr., T.A.R. Veneto, sez. I, 10.09.2010, n. 4681)a�?.
Conclusione
In sintesi, il T.A.R., con la sentenza annotata,A� ritiene che, se il bando prevede espressamente che debbano essere indicate, non solo le condanne che a giudizio del concorrente possono considerarsi reati gravi in danno dello Stato o della ComunitA� che incidono sulla moralitA� professionale, ma anche le altre condanne , la��omessa dichiarazione relativa alle condanne penali riscontrate dalla stazione appaltante in capo agli amministratori del concorrente, rappresenta una legittima causa di esclusione in quanto viene violata una puntuale clausola del bando posta a pena di esclusione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905)a�?.
Stefano Pozzer
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