IN POCHE PAROLE….
È illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento di esclusione da una gara di appalto indetta dal Comune adottato dal Dirigente del settore comunale di interesse, anziché dal RUP.
Tar Puglia, Lecce, sez. II, sentenza 21 settembre 2021, n. 1373 – Pres Mangia, Est. Palmieri
Il RUP in virtù di quanto disposto dall’ art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti.
Compete al RUP adottare i provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara dei concorrenti.
È illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento di esclusione da una gara di appalto indetta dal Comune adottato dal Dirigente del settore comunale di interesse, anziché dal RUP.
A margine
Una impresa esclusa da una gara per l’affidamento del servizio di ludoteca presso un Comune impugna il provvedimento di esclusione assunto, a suo dire, in carenza di potere da parte del Direttore del Consorzio appaltante sebbene l’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 preveda pacificamente che il RUP sia il dominus della procedura di gara con la conseguenza che anche i provvedimenti di esclusione rientrano nella competenza dello stesso.
La sentenza – Il collegio accoglie il ricorso evidenziando che, ex art. 31 co. 3 CAP: “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.
Sul punto, rileva il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Le attribuzioni del responsabile unico del procedimento sono definite come residuali e le stesse si estendono anche all’adozione di provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara. La competenza del RUP nell’adozione dei provvedimenti di esclusione trova piena corrispondenza nel particolare ruolo attribuito a tale figura, nel contesto della gara, e alle funzioni di garanzia e controllo che allo stesso sono intestate, anche in ragione dei tempi e delle modalità della sua preposizione, che è sempre anteposta (anche logicamente) all’avvio della procedura di affidamento, così da collocarlo in una posizione di originaria terzietà e separazione nel corso dell’intero ciclo dell’appalto” (TAR Trieste, I, 29.10.2019, n. 450).
In termini più specifici, si è condivisibilmente affermato che: “È illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento di esclusione da una gara di appalto indetta dal Comune adottato dal Dirigente del settore comunale di interesse, anziché dal RUP che, in virtù di quanto disposto dall’ art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti” (TAR Venezia, I, 27.6.2018, n. 695).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, rileva il Collegio che il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara è stato sottoscritto non già dal RUP, ma dal Direttore dell’ente appaltante.
Per tali ragioni, è evidente la sussistenza del difetto di competenza.
In particolare, nessun rilievo assumono, ai fini in esame, le circostanze secondo cui: “la determinazione direttoriale impugnata costituisce rituale (ed unica) forma di esternazione della volontà dell’Ente, secondo le previsioni statutarie del Consorzio”, e secondo cui: “il sistema informatico del Consorzio a sua volta prevede quale unica tipologia di provvedimento la “determinazione direttoriale”, in coerenza con l’attribuzione, al solo Direttore -unica figura del Consorzio con funzioni dirigenziali-, della potestà di formale esternazione della volontà dell’Ente”.
Sul punto, è sufficiente rilevare che le disposizioni statutarie riguardanti l’individuazione degli organi competenti ad impegnare il Consorzio verso l’esterno operano unicamente in relazione all’attività istituzionale dell’ente (es. stipula di contratti, accensione di mutui, ecc.), ma non anche in relazione alle procedure di gara, le quali sono governate da un corpus normativo specifico (il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), il quale, esso solo, stabilisce i soggetti competenti all’adozione dei vari atti inerenti la procedura di gara.
E nel caso di specie, ai sensi del citato art. 31 co. 4 CAP, unico soggetto deputato all’adozione del provvedimento di esclusione di concorrenti dalla gara è il RUP. Ne consegue il suo annullamento.