L’effettuazione di funzioni o incarichi tecnici/amministrativi relativamente al contratto del cui affidamento si tratta da parte di un commissario di gara, determina un vizio nella composizione della commissione ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006.

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, sentenza 6 aprile 2017 n. 603, Presidente Salamone, Estensore Tuccillo

A margine

Nella vicenda, un’impresa partecipa ad una gara per l’affidamento del servizio di supporto agli uffici di un Comune gestita da una centrale di committenza, classificandosi seconda.

All’esito della gara, l’impresa ricorre al Tar chiedendo l’annullamento degli atti di gara a fronte dell’illegittima composizione della commissione giudicatrice in cui è stato nominato componente, con funzioni diverse da quelle di Presidente, il responsabile del procedimento e del settore del Comune interessato dalla procedura.

Il Comune e la ditta contro interessata si oppongono in giudizio.

Nel merito il Tar ricorda che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che, ai sensi dell’art. 84, c. 4, d.lgs. n. 163/2006, nelle gare pubbliche i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Tale prescrizione mira ad assicurare i valori dell’imparzialità e dell’oggettività (cfr. Tar Lecce, sez. II, sentenza n. 93 del 23.01.2017; Tar Lecce, sez. II, sentenza n. 1040 del 27 giugno 2016).

In particolare, l’art. 84 è volto a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti discorsivi e favoritismi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale definendo i contenuti e le regole della procedura (cfr. Tar Latina, sez. I, 13 aprile 2016, n. 226).

Nel caso in esame, è pacifico che il componente contestato ha svolto le funzioni di responsabile del procedimento, e che in tale veste, ha predisposto e approvato gli atti di gara (determina a contrarre, bando e capitolato), adottando la determinazione di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione definitiva nonché sottoscrivendo il verbale di consegna del servizio in via d’urgenza.

Ad avviso del Tar, l’aver predisposto alcuni atti della procedura di gara non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e, attraverso la formalizzazione, una piena condivisione.

In sostanza, il componente ha effettuato una «funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» il cui svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice che, pertanto, nel caso concreto, risulta viziata nella sua composizione.

Pertanto, vi è senz’altro violazione dell’art. 84 e tale violazione è idonea a determinare l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Il fatto che la gara rientri in una delle categorie escluse dall’applicazione del Codice degli appalti di cui all’Allegato II B – categoria “22” – CPV 79621000-3 servizi di fornitura personale d’ufficio, non incide sull’esito della controversia, in quanto la disposizione costituisce espressione dei principi di imparzialità e oggettività ed è quindi applicabile anche ai contratti esclusi ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 163/2006.

Conseguentemente il ricorso è accolto.

di Simonetta Fabris


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