IN POCHE PAROLE …

Anche nel 2024, nonostante le novità in vigore da gennaio 2024 sulla digitalizzazione, rimangono in regime transitorio alcune disposizioni degli appalti e concessioni pubblici del codice ed altre se ne aggiungono.

Il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36


Come noto, nonostante con il 31 dicembre 2023 si sia concluso il periodo transitorio previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici e da gennaio 2024 siano divenute efficaci le disposizioni sulla digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti, sospese dall’art. 225, comma 2, residuano diverse disposizioni ancora in regime transitorio, dimodoché le stazioni appaltanti e gli enti concedenti avranno più tempo per organizzarsi.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni in materia di: verifica delle garanzie fideiussorie, qualificazione delle stazioni appaltanti, sanzioni per gli obblighi di trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e in materia di trasparenza, di gestione informativa delle costruzioni; e, ancora, di costituzione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e  di  misure di semplificazione degli appalti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC).

Entra nel regime transitorio anche la “digitalizzazione” dei mini-acquisti d’importo inferiore a 5.000 euro.

Da ricordare, ancora, che  fino al 30 giugno 2024, resterà in vigore il limite alla responsabilità per danno erariale dei dipendenti pubblici, che, se  non inerti, continueranno  a rispondere alla Corte dei conti solo per dolo e non anche per colpa grave.

Da non dimenticare che a breve dovrebbero essere emanati l’atteso correttivo del codice e i regolamenti di delegificazione dei numerosi allegati al codice. Occasione quest’ultima da non perdere per correggere errori, refusi, imprecisioni e discrasie della frettolosa e distratta normativa di attuazione ed esecuzione.

Di seguito, la sintesi dei contenuti e  termini delle disposizioni del codice e delle delibere ANAC di maggiore interesse, per ricordare cosa resti da completare per la piena attuazione del nuovo e-procurement nazionale degli acquisiti pubblici e la piena efficacia del nuovo codice. L’attenzione va riservata, soprattutto, alle delibere e alle note dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che, come noto, svolge un ruolo centrale, unitamente all’AgID, nella costruzione del nuovo sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici, che può concorrere a rafforzare la semplificazione e trasparenza di un settore vitale per l’economia, e utile anche per prevenire e contrastare l’illegalità e la corruzione.

Limiti alla responsabilità erariale dei dipendenti pubblici

In primo piano, l’articolo 1, comma 12-quinquies decreto- legge 22 aprile 2023, n. 44, “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023. La richiamata disposizione, infatti, modifica l’articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  n. 120/2020, prolungandone l’applicabilità fino al 30 giugno 2024, nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile.

Giova ricordare che l’articolo 21 del suddetto decreto 76/202o, “Responsabilità erariale”, oltre a modificare l’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, stabilendo che  la «prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”,  ha stabilito al comma 2, in via transitoria, che, limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 76/2020, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità è limitata ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è addebitale a titolo di dolo, con la precisazione, però, che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

La disposizione ha l’evidente intento di accelerare la realizzazione degli interventi pubblici, spesso ritardati dai dipendenti delle stazioni appaltanti per il timore delle responsabilità a loro carico, conseguenti alle decisioni assunte (talvolta senza il supporto di norme chiare!).

La su detta disposizione, oggi valida fino al 30 giugno 2024 grazie al milleproroghe per il 2024,  è destinata con grande probabilità a diventare la nuova regola nella prossima revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativa, indebolendo così il ruolo della Corte dei conti.

Mini-acquistiFino al 30 settembre 2024, la piattaforma dell’ANAC potrà essere utilizzata anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Dal 1° ottobre 2024, anche per tali affidamenti sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. Questo è il contenuto del Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024  (v. anche la Nota  dell’ANAC, “Appalti, interfaccia web esteso anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”).

Nel periodo transitorio, la stazione appaltante deve garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati ANAC, attraverso la compilazione di un’apposita scheda (AD5), per assolvere alle proprie funzioni, compresi gli obblighi in materia di trasparenza. A decorrere dal 1° ottobre 2024, è previsto, per il momento, che anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate, con l’implicita abrogazione dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2016 e successive modificazioni (sul punto, cfr. anche parere MIT 2196 del 27 luglio 2023 e, su questa rivista, “I mini acquisti sotto i 5.000 euro: il CIG su piattaforme certificate slitta al 1° ottobre 2024 (opportuna decisione dell’ANAC)”).

Verifica delle garanzie fideiussorieFino al 30 giugno 2024 si potrà verificare l’autenticità della garanzia fideiussoria anche via Pec, e non soltanto sul sito Internet del soggetto emittente. Questo, in sintesi, il contenuto  della delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023, “Indicazioni operative per lo svolgimento della verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 31/3/2023, n. 36”. Si veda anche, sull’argomento, il Primo piano dell’ANAC.

Qualificazione delle stazioni appaltanti – In questo caso, le disposizioni che concedono più tempo per mettersi in regola sono contenute nello stesso Codice, agli articoli 62 e 63, Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza” del Codice e nel relativo allegato II.4. Si veda, al riguardo, lo specifico servizio del sito Internet dell’ANAC, con le relative FAQ aggiornate quasi quotidianamente.

Come noto, l’articolo 62 del Codice prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente solo:

a) all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140.000 per beni e servizi ; 150.000 euro per lavori);

b) all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro;

c) all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 del Codice e del suo allegato II.4. L’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

A tal fine, l’ANAC assicura la gestione e la pubblicità dell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.

Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza, che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4, consegue la qualificazione ed è iscritta del suddetto elenco.

La qualificazione per la progettazione e l’affidamento si articola in tre fasce di importo:

a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro (L3);

b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 14 del Codice (L2);

c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo (L1).

Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

L’articolo 3 dell’allegato II.4, “Livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti”, al comma 3, prevede che ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei diversi livelli può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.

Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo 3 dell’allegato II.4, prevede che, fino al 30 giugno 2024, gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura. In mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori possono essere attribuiti al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Analoga disposizione a quella dell’articolo 3, comma 3, è contenuta anche nell’articolo 5, “Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti” dell’allegato II.4, che al comma 4, prevede che, fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.

Molto importante è, poi, la disposizione contenuta nell’articolo 8, “Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l’esecuzione” sempre dell’allegato II.4. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. Dopo tale termine, la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base di specifici requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione.

Da ricordare, poi, quanto disposto dall’articolo 9, “Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio” dell’allegato II.4. La qualificazione, riservata alle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1, ma durerà fino al 30 giugno 2024. Per ottenere la qualificazione a regime, dette stazioni appaltanti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, devono presentare domanda d’inserimento negli elenchi ANAC delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

Da non dimenticare, infine, il termine finale indicato dall’ANAC del 31 gennaio 2024 (v. sezione Notizie del sito ANAC), le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono accedere all’applicativo e comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli articoli 25 e 26 del Codice, di proprietà o anche per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi. In caso di mancato aggiornamento, dal 1° febbraio 2024, la qualificazione provvisoria ottenuta decadrà.

Sanzioni per gli obblighi di trasmissione alla BDNCP e in materia di trasparenza – L’articolo 222 del Codice, “Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)”, prevede che, al fine di consentire l’adempimento degli obblighi di trasmissione di cui agli articoli 23, comma 5 (obblighi di trasmissione dei dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, BDNCP) e 28, comma 1 (obblighi in materia di trasparenza), la stazione appaltante o l’ente concedente invia senza indugio i dati, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con proprio provvedimento. L’inadempimento dell’obbligo è sanzionato ai sensi del comma 13 del medesimo articolo.

Per un periodo transitorio pari a un anno, decorrente dalla data in cui il Codice ha acquistato efficacia, quindi fino al 1° luglio 2024, il RUP non è soggetto alle sanzioni irrogabili per la violazione degli obblighi informativi previsti nei confronti della BDNCP, se, entro sessanta giorni dalla comunicazione all’amministrazione di appartenenza, adempie a tutti gli oneri informativi con contestuale autocertificazione relativa all’avvenuto adempimento.

Gestione informativa delle costruzioni – L’articolo 43 del Codice, “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”,  impone, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di  adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

La disposizione non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

Costituzione del Consiglio Superiore Lavori Pubblici – Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è disciplinato dall’articolo 47 del Codice e dall’ allegato I.11, “Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici”.

L’articolo 2 del suddetto allegato, nel definire la sua composizione, prevede che il dirigente di livello generale preposto fino al 31 dicembre 2026 alla struttura di supporto di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, assume la funzione di Presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici (comma 2).

Tra i componenti è ricompreso anche il dirigente di livello non generale previsto dalla stessa norma, che fino al 31 dicembre 2026 svolge le funzioni di cui al su richiamato decreto-legge (comma 3).

Come noto, il decreto-legge n. 77/2021 disciplina la “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e il suo articolo 45, “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici” ha istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, un Comitato speciale per l’espressione dei pareri in merito agli interventi indicati nell’Allegato IV al medesimo decreto (1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione); 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara; 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania); 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio); 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway); 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

L’articolo 3 dell’allegato II.4, nel disciplinare l’Assemblea del Consiglio superiore dei lavori pubblici prevede che la suddetta struttura di supporto opera all’interno della struttura organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici fino al 31 dicembre 2026, mantenendo le funzioni di cui al decreto-legge n. 77/2021 e che ai suoi componenti è corrisposta, sempre fino al 31 dicembre 2026, l’indennità prevista dall’articolo 45, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 77/2021.

Misure di semplificazione degli appalti finanziati con le risorse del PNRR e del PNCFino al 30 giugno 2024, potranno ancora essere applicate agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC alcune disposizioni previste dal decreto-legge n. 76/2020 e dal decreto-legge n. 32/2019. Tali disposizioni sono state previste a suo tempo dalla normativa emergenziale, per semplificare e accelerare gli investimenti pubblici e le infrastrutture, e ora, almeno in parte, sono state confermate dal nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

L’articolo 14, comma 4, del d.l. n. 13/2013, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, non ancora convertito, “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, rubricato “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, prevede infatti che, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del  decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019.

In particolare, l’articolo 14, comma 4, del decreto-legge n. 13/2023 mantiene la sua validità, ora prolungata, in base alle disposizioni transitorie e di coordinamento previste dall’articolo 225 del D.Lgs. n. 36/2023 che, al comma 8, dispone “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.”   (su questa rivista,  “Prorogate le misure di semplificazione per gli appalti finanziati dal PNRR e dal PNC”).

Resta aperta la questione, relativa all’applicabilità a tali appalti del vecchio Codice (D.Lgs n. 50/2016) oppure del nuovo Codice (D.Lgs. n. 36/2023), di grande importanza e molto dibattuta, conseguente  alla  proroga del su detto regime transitorio. Sul punto si era espresso il competente Ministero che, dopo la circolare esplicativa del 12 luglio 2023  non ha risolto i dubbi delle amministrazioni. Con l’aggiornamento, però, di alcuni pareri ha cercato di chiarire la questione (v.  parere n. 2203 del 31 luglio 2023 e il parere n. 2295 del 18 settembre 2023).

Il Ministero richiama il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, che con l’articolo 24-ter, “Modifiche all’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273”, ha sostituito il comma 3 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 77/2021 relativo agli interventi finanziati con le risorse PNRR/PNC. Nella nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 77/2021 si precisa che “trova applicazione l’articolo 226, comma 5 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, secondo cui “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.

Secondo il Ministero (parere MIT n. 2203 del 31 luglio 2023 già richiamato) “Ne segue, che alle procedure di affidamento relative ad appalti PNRR e PNC avviate successivamente al 1° luglio 2023, ivi compresa la successiva fase di esecuzione, si applica il vigente Codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023 tranne nei casi in cui non sia espressamente richiamato dal 77/2021 il d.lgs. 50/2016.” Ma attenzione: l’ultimo inciso “tranne nei casi in cui non sia espressamente richiamato dal 77/2021 il d.lgs. 50/2016” non viene più riportato nel parere di settembre.

Sulla controversa questione si rimanda alla lettura delle recenti  sentenze del TAR Umbria n. 758/2023 e la sentenza del Tar Lazio n. 134/2024, che di seguito si riportano in sintesi.

Con riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 225, comma 8, il TAR Lazio rileva che essa si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli articoli 47 e ss. d. l. n. 77/21), ma non anche degli istituti del d.lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente richiamati, “la contraria opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23 (richiamata dalla “premessa” del disciplinare di gara), collide con il ricordato disposto del comma 2 dell’articolo 226 d.lgs. n. 36/23, che sancisce l’abrogazione del d.lgs. n. 50/16 a decorrere dal 01/07/23 senza alcuna eccezione, e con il comma 5 della medesima disposizione, secondo cui “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.

E ancora il  TAR Umbria n. 758/2023, anch’essa già richiamata, precisa che “Al di là delle disposizioni di cui al d.l. n. 77/2021 e delle altre fonti espressamente richiamate dall’art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023, applicabili anche alle procedure finanziate con i fondi del PNRR pur se bandite successivamente al 1.07.2021, dovranno trovare dunque applicazione le norme ed i principi del nuovo codice dei contratti pubblici, dovendosi ritenere ad essi riferito “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”.

La domanda sorge spontanea: sarebbe stato troppo oneroso raccogliere in un unico testo normativo le disposizioni applicabili agli appalti finanziati dal PNRR e dal PNC, con i corretti riferimenti, senza costringere gli operatori a interpretazioni soggettive, a scapito della certezza e della celerità degli appalti, a parole tanto decantate dal nuovo codice?

dott.ssa Marina Ferrara, già vicesegretario generale di ente locale


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