Con comunicato del 24 settembre u.s. l’ANAC ha reso noto che gli operatori economici registrati ed autorizzati possono accedere alla visura delle annotazioni loro riguardanti presso il casellario delle imprese, telematicamente, secondo quanto previsto dall’art. 10, c.1, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50” superando così la precedente procedura che prevedeva la presentazione di un’apposita istanza via PEC all’ufficio competente per conoscere le notizie, le informazioni e i dati relativi alle iscrizioni previste dall’articolo 80 del Codice dei contratti con riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale.
In particolare, ora, gli operatori economici possono accedere, mediante l’utilizzo del C.I.G., alla sezione “B”, di cui all’art. 8 del Regolamento, per la verifica della propria posizione, con procedura telematica gestita dall’Autorità rendendo di fatto più immediata la compilazione delle informazioni richieste dal DGUE evitando il rischio di incorrere in errori.
La sezione “B” per gli o.e. qualificati e non qualificati contiene:
a) le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione;
b) le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, tra cui rientrano le carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che hanno causato l’applicazione di penali nella misura indicata nelle Linee Guida emanate in materia o la risoluzione anticipata del contratto, dando evidenza di un eventuale giudizio pendente;
c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all’art. 89, del codice, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva;
d) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
e) le ulteriori misure interdittive che impediscono la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti;
f) i provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria e interdittiva comminati dall’Autorità;
g) i provvedimenti di natura sanzionatoria adottati dall’Autorità di cui è già trascorso il periodo interdittivo dalla partecipazione alle gare;
h) le informazioni inerenti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, codice antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4, del medesimo codice antimafia;
i) le informazioni inerenti le cessazioni di attività risultanti dal registro delle imprese, ove comunicate;
j) le comunicazioni effettuate dal Procuratore della Repubblica competente all’Autorità, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. l), circa l’omessa denuncia da parte dell’o.e. all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 c.p.,
k) le comunicazioni effettuate dal Prefetto al Presidente dell’Autorità ai sensi dell’art. 32, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 circa l’adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio alle imprese, dando evidenza di un’eventuale e successiva applicazione all’o.e. della misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis, codice antimafia.
La sezione “B” per gli o.e. qualificati contiene inoltre:
a) la perdita dei requisiti di qualificazione che dia luogo a ridimensionamento o decadenza dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici;
b) gli avvalimenti utilizzati ai fini del conseguimento, da parte delle imprese ausiliate, dell’attestazione S.O.A., nonché l’elenco dei requisiti di cui all’art. 89 messi a disposizione dall’impresa ausiliaria;
c) la perdita del requisito relativo al possesso del sistema di qualità aziendale riconosciuto dagli organismi di certificazione;
d) la falsità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione prevista dall’art. 84, co. 1, del codice;
e) i certificati dei lavori utili al conseguimento dell’attestazione di qualificazione.