IN POCHE PAROLE…
Eventuali vizi dell’attestato SOA devono essere denunciati mediante querela di falso. L’attestazione di qualificazione è vincolante per la stazione appaltante, che deve attenervisi, non potendo sindacarne la correttezza o la veridicità.
TAR Calabria, sentenza del 1/7/2024 n. 1050 – Pres. I. Correale, Est. V. Carchedi
LINK UTILI
Con la recente pronuncia del 1/7/2024 n. 1050, il TAR Calabria si è pronunciato su una controversia avente ad oggetto la procedura aperta per la conclusione di accordi quadro per l’affidamento di lavori relativi agli interventi di restauro di una Biblioteca Nazionale. Nonostante la sentenza annotata riguardi. ratione temporis, il precedente codice del 2016, il suo contenuto è valido anche nella vigenza del nuovo codice (D.Lgs 36 del 2023)
La pronuncia si segnala per i seguenti, rilevanti temi trattati: avvalimento temporaneo e permanente e valore fidefacente dell’attestazione SOA.
L’avvalimento temporaneo ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 risponde esclusivamente all’esigenza di sopperire alla mancanza in capo al concorrente che partecipa ad una specifica procedura di affidamento di un requisito richiesto dalla lex specialis della singola gara; l’avvalimento permanente, invece, è il generale metodo di qualificazione degli operatori economici previsto per i lavori dall’articolo 83, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, con cui un’impresa può dimostrare all’organismo di attestazione il possesso dei mezzi e risorse necessarie per l’ottenimento della certificazione SOA richiesta.
In particolare, il TAR ha dichiarato infondato il primo motivo, con cui la ricorrente ha lamentato l’asserita mancanza ‘in proprio’, da parte della prima classificata, co-aggiudicataria dell’Accordo Quadro, dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis (attestazione SOA).
Il TAR, in particolare, ha ritenuto che l’attestazione prodotta in gara dalla prima classificata comprovasse il possesso ‘in proprio’ del requisito di qualificazione richiesto, correttamente attestato tramite la certificazione SOA da questa prodotta.
Nel sostenere ciò, il TAR ha ricordato che, come da condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa, le SOA “svolgono una funzione pubblicistica di certificazione…e le attestazioni di qualificazione…sono peculiari atti pubblici, destinati ad avere una specifica efficacia probatoria fino a querela di falso”.
La pubblica valenza accertativa delle attestazioni SOA è consacrata all’art. 60, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010, il quale precisa che l’attestazione di qualificazione SOA costituisce “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”.
Da ciò ne discende la duplice conseguenza per cui:
- laddove si intendano addurre eventuali vizi nei confronti dell’attestato SOA, gli stessi devono essere denunciati mediante i precipui rimedi accordati dall’ordinamento (querela di falso);
- l’attestazione di qualificazione è vincolante per l’Amministrazione, che deve attenervisi, non potendo sindacarne la correttezza o veridicità.
Il TAR ha, dunque, ritenuto, da un lato che il possesso della qualificazione risultasse correttamente attestato dalla prima classificata, dall’altro, che l’Amministrazione vi fosse vincolata, in considerazione della “natura fidefacente” della stessa.
Nel tracciare i relativi distinguo tra l’istituto dell’avvalimento temporaneo e di quello permanente, quest’ultimo “non riferito ad una specifica gara, ma finalizzato all’acquisizione della certificazione SOA e, quindi, alla qualificazione permanente dell’operatore economico, che viene abilitato per l’intera durata dell’attestazione SOA alle gare pubbliche”, il TAR ha, inoltre, osservato che nella specie veniva in rilievo un prestito permanente dei requisiti, per cui non potevano trovare applicazione le regole di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, e, dunque, i limiti e i divieti dell’avvalimento temporaneo, che non lo riguardano”, pena la violazione dei principi di legalità e tassatività delle cause di esclusione.
Sulla scorta di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto che non potesse neppure ritenersi sussistere alcuna violazione dell’art. 146 del D.Lgs. n. 50/2016 che, per gli appalti nel settore dei beni culturali, preclude il ricorso all’“istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 89 del presente codice”.
Avv. Giulia De Paolis, Associate Studio legale internazionale “Gianni & Origoni”.