L’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici, come ha affermato la stessa Corte di Giustizia, secondo cui tale circostanza non esclude che associazioni di volontariato esercitino un’attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del trattato relative alla concorrenza (C. giust. CE, sez. III, 29 novembre 2007 C-119/06).

Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, a esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell’elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa.

Tale impostazione risulta avallata anche dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che aveva inizialmente escluso che le associazioni di volontariato potessero partecipare a gare di appalto, attesa la gratuità dell’attività di volontariato, ma che ha successivamente affermato che “operatore economico” può essere anche un soggetto senza fine di lucro che operi occasionalmente sul mercato o goda di finanziamenti pubblici.

CONSIGLIO DI STATO, sez..VI, sentenza 23 gennaio 2013, n. 387, Pres. Giovannini, Est. De Nictolis Cons_St_387_2013

Commento – Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ha ritenuto che fra i soggetti ammessi a prender parte alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, per come espressamente individuati dall’art. 34 del d.lg. n. 163/2006, debbano essere annoverate anche le associazioni di volontariato che non perseguono fini lucrativi.

Il Collegio, in particolare, ha riformato la sentenza di primo grado (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 1666/2008), con cui era stato accolto il ricorso proposto dal concorrente secondo classificato nell’ambito di un applato di servizi che aveva contestato la mancata esclusione del soggetto aggiudicatario, vale a dire un’associazione di volontariato senza fini di lucro.

L’accoglimento dell’appello è stato motivato dai giudici di Palazzo Spada principalmente alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di matrice comunitaria, con cui è stato affermato che l’assenza di fini di lucro non esclude che associazioni di volontariato esercitino un’attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del trattato relative alla concorrenza (C. Giust. CE, sez. III, 29 novembre 2007 C-119/06).

Inoltre, nella sentenza si dà conto del sostanziale revirement operato, in proposito, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, pur avendo in passato escluso che le associazioni di volontariato potessero partecipare a gare di appalto, attesa la gratuità della loro attività, ha successivamente affermato che la qualifica di “operatore economico” – come tale legittimato a prender parte a procedure di evidenza pubblica e in grado di risultare affidatario di contratti pubblici – può essere riconosciuta anche ad un soggetto privo di finalità lucrative che operi occasionalmente sul mercato o goda di finanziamenti pubblici (così AVCP, parere n. 127 del 23 aprile 2008, nonchè determinazione n. 7 del 20 ottobre 2010).

Alla luce di tale pronuncia, si deve pertanto ritenere che l’art. 34, c. 1 del d.lg. n. 163/2006, nell’elencare i soggetti legittimati a prender parte a procedure di gara, vada “integrato” nel suo contenuto e nella relativa applicazione, attraverso l’inserimento delle associazioni di volontariato nel novero dei soggetti «ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici» (in questa Rubrica, Katia Maretto e Stefano Pozzer “Società semplici e partecipazione alle gare di appalto“).

 


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