Nel corso del mese di dicembre 2018, l’Autorità nazionale anticorruzione ha trasmesso vari atti di segnalazione al Governo e al Parlamento ai sensi dell’art. 213 comma 3, lett. c) e d) del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, co. 2, lett. g), l. n. 190/2012 recanti proposte di modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente.
Trasmissione della relazione annuale del RPCT
Atto di segnalazione n. 6 del 12 dicembre 2018
L’art. 1, co. 14, della l. 190/2012 stabilisce che entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT trasmetta all’Organismo indipendente di valutazione (OIV) e all’organo di indirizzo dell’amministrazione una Relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblichi nel sito web dell’amministrazione.
Sin dalla fase di prima attuazione, l’Autorità ha rilevato che il termine del 15 dicembre non è coordinato con quello del 31 gennaio fissato dalla legge 190/2012 per la predisposizione e pubblicazione del PTPC.
Inoltre, la data del 15 dicembre non consentirebbe di monitorare compiutamente l’attività di prevenzione della corruzione posta in essere in attuazione del PTPC in quanto avrebbe ad oggetto un periodo inferiore all’anno considerato nel PTPC.
Per consentire al RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione del PTPC e per garantire un migliore coordinamento tra i due documenti, l’Autorità riterrebbe opportuno un intervento normativo che adegui il termine per trasmettere e pubblicare la Relazione di cui all’art. 1, co. 14 della l. 190/2012 a quello dell’adozione del PTPC e che, pertanto, l’art. 1 co. 14 citato venga modificato nel senso di fissare anche il termine per la trasmissione e la pubblicazione della Relazione al 31 gennaio di ogni anno.
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Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici negli appalti
Atto di segnalazione n. 7 del 19 dicembre 2018
L’Autorità ha potuto riscontrare delle criticità in relazione all’attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 40 e 52 del Codice dei contratti concernenti l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione. Pertanto l’ANAC intende sciogliere alcuni dubbi interpretativi e prevenire possibili difficoltà applicative anche al fine di conseguire un miglior bilanciamento nell’applicazione degli obblighi di comunicazione elettronici di derivazione comunitaria con le esigenze di semplificazione e razionalizzazione del sistema dei contratti pubblici con particolare riguardo alle procedure di minor valore, che coinvolgono soggetti di medie e piccole dimensioni sia dal lato della committenza pubblica che dal lato degli operatori del mercato.
Infatti, mentre appare del tutto pacifico, in virtù della fonte normativa comunitaria, l’obbligo di utilizzare comunicazioni elettroniche nelle procedure sopra soglia, dubbi possono sorgere in relazione alla sua effettiva cogenza nell’ambito del sotto soglia in relazione al fatto che l’art. 36 del Codice, che disciplina proprio tale ambito, non richiama, fra le disposizioni o i principi applicabili, gli artt. 40 e 52 del Codice. Ciò al di fuori dei casi in cui a vigente normativa non obblighi già ad utilizzare strumenti telematici di negoziazione e acquisto, ossia negli appalti di lavori, nei servizi e nelle forniture non disponibili nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
Qualora si acceda alla tesi dell’applicabilità dell’obbligo di scambio telematico anche nei contratti sotto soglia, non sembrerebbero ad oggi sussistere elementi per escludere gli affidamenti diretti dall’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 40, co. 2, ad eccezione, di quelli di valore inferiore a 1.000 euro (oggi 5.000 euro) ai sensi dell’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Sotto il profilo applicativo, non possono nascondersi le possibili difficoltà operative delle stazioni appaltanti, soprattutto medio – piccole, nell’attuare pienamente gli obblighi di comunicazione. Ad avviso dell’Autorità sarebbe inefficiente che ogni stazione appaltante medio – piccola che svolge un numero annuo di procedure piuttosto limitato anche in termini di importo, si dotasse di una propria piattaforma poiché si verrebbe a determinare una proliferazione di sistemi con duplicazioni rispetto a quelle già in uso, soprattutto da parte di centrali di committenza e soggetti aggregatori. Al riguardo, la norma potrebbe anche prevedere forme di riuso delle piattaforme già in essere.
Pertanto, anche al fine di favorire la piena attuazione della disciplina comunitaria di cui agli artt. 22 e 90 della Direttiva, l’Autorità evidenzia l’opportunità di una modifica normativa tesa a stabilire più chiaramente l’applicabilità degli art. 40, co. 2, del Codice alle procedure sotto soglia, valutando, al contempo, la possibilità di prevedere un regime differenziato per tali procedure come anche per altre situazioni. Fra queste, potrebbero ricomprendersi gli affidamenti diretti ovvero particolari procedure a invito, ad esempio quelle motivate da ragioni di urgenza, per le quali l’utilizzo di comunicazioni elettroniche potrebbe non consentire il rispetto dei canoni di efficienza ed efficacia nell’assegnazione delle commesse.
Infine, l’Autorità segnala l’opportunità di un intervento correttivo per rivalutare alcune ipotesi derogatorie di cui all’art. 52, co. 1, precisando il concetto di “natura specialistica dell’appalto” di cui alla lett. a), la cui vaga formulazione potrebbe creare incertezze applicative ovvero essere utilizzata come motivazione sistematica per eludere l’obbligo, e rivedendo la “richiesta di attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”, di cui alla lett. c), alla luce dello sviluppo ormai consolidato di strumenti telematici di negoziazione sia a livello nazionale che locale, valutando anche forme di riuso delle piattaforme oggi utilizzate dalle stazioni appaltanti.
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Regime delle incompatibilità del direttore tecnico delle società di ingegneria
Atto di segnalazione n. 8 del 19 dicembre 2018
La questione posta all’attenzione dell’Autorità da parte alcuni operatori del settore attiene alla possibilità che il direttore tecnico di una società di ingegneria svolga la medesima funzione anche per altre società di ingegneria e alla possibilità che lo stesso sia titolare di altre cariche (consigliere, amministratore unico, legale rappresentante) presso altre società di ingegneria.
L’Autorità segnala la necessità, ai fini anche di una semplificazione delle attività di verifica dei requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di una valutazione circa l’opportunità di definire in sede legislativa, nell’ambito delle attività di semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, il regime delle incompatibilità del direttore tecnico delle società di ingegneria di cui all’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50.