Rientra nella discrezionalità della stazione appaltante sottoporre a verifica ogni offerta che appaia anormalmente bassa

Tar Lazio, Roma, sez. I-ter, sentenza n. 9992 del 15 ottobre 2018, presidente Panzironi, relatore Petrucciani


A margine

Una cooperativa impugna l’esclusione da una procedura di gara derivante da verifica di congruità dell’offerta.

Il RUP non avrebbe dovuto attuare alcun procedimento di valutazione, in quanto, conformemente a quanto previsto dall’art. 97 del codice:

  • l’offerta non poteva essere ritenuta anomala, non avendo la stessa raggiunto un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara;

  • nessuna disposizione del disciplinare di gara consentiva una valutazione di congruità “facoltativa”.

Il RUP avrebbe altresì disatteso la lex specialis per aver effettuato la valutazione in assenza di rilievi o di comunicazioni al riguardo da parte dalla Commissione di gara.

La sentenza – Esaminato il tenore letterale dell’art. 97, il Tar sottolinea che: a)  l’offerta va necessariamente sottoposta a verifica di congruità ove presenti un punteggio superiore a quello indicato dalla norma; b) rientra, tuttavia, nella discrezionalità della stazione appaltante sottoporre a verifica ogni offerta che appaia anormalmente bassa.

Di questo avviso è anche la giurisprudenza dominante, secondo cui l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Cons. Stato, 29 gennaio 2018, n. 604 e 25 maggio 2017, n. 2460).

Questo perché il sub procedimento di valutazione ha carattere prodromico rispetto al giudizio finale sulla congruità dell’offerta.

Quanto alla conformità dell’iniziativa del RUP alle prescrizioni della lex specialis, il giudice mette in evidenza che l’art. 97 rimette alla valutazione della stazione appaltante l’attivazione del subprocedimento di verifica e la sollecitazione del contraddittorio con l’impresa concorrente.

Da qui, la considerazione che:

  • il procedimento si caratterizza per una discrezionalità bifasica, attinente tanto alla decisione sul se procedere alla verifica, quanto alla successiva fase di controllo sulle voci di costo indicate nell’offerta;

  • nel richiamare l’art. 97 del codice, il disciplinare di gara ha sì attribuito alla Commissione il compito di segnalare all’Amministrazione la ricorrenza dei presupposti per la verifica obbligatoria, ma non ha di certo escluso la facoltà, per la stazione appaltante, di effettuare in generale ogni opportuna verifica riguardo alle offerte presentate anche a prescindere dalla sussistenza dei presupposti codificati dalla norma;

Con riguardo, infine, al merito della valutazione condotta dal RUP sulle giustificazioni addotte dalla ricorrente, il Tar fa presente che il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 2017, n. 2460; 17 novembre 2016, n. 4755; e 5 settembre 2014, n. 4516; Ad. Plen. 29 novembre 2012, n. 36). In altri termini, non è consentito al giudice “procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione” (così Consiglio di Stato n. 4516 del 2014).

Detto ciò, nel caso di specie, il Tar non ravvisa nell’esito del giudizio di anomalia alcuna illogicità tale da evidenziarne l’illegittimità in sede giurisdizionale.

Il ricorso viene quindi respinto perché ritenuto infondato.

Stefania Fabris


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