L’ammissibilità alle gare è regolata, ai sensi dell’art. 46, c. 1-bis, del Codice dei contratti pubblici, dal principio di tassatività delle cause di esclusione.

L’applicazione del suddetto principio con riferimento al requisito della regolarità fiscale, comporta che le «modalità non corrette» di versamento (fattispecie di pagamento cumulativo in luogo di separati singoli versamenti, non registrato nel  sistema informatico dell’Agenzia ) non giustificano l’esclusione dalla gara del concorrente, in quanto configurano una violazione fiscale solo formale.

Mentre l’art. 38, ai commi 1, lett. g) e 2, del Codice dei contratti pubblici richiede la violazione fiscale sostanziale, e, nello specifico, un omesso pagamento di imposte e tasse» per un importo superiore alla soglia quantitativa minima indicata nella stessa disposizione.


Consiglio di Stato, sez. V, sentenza  11 settembre 2015, n. 4252, Pres. Luigi Maruotti, Est, Nicola Gaviano


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