E’ rimessa alla Corte di Giustizia Ue la questione se osta al diritto eurounitario, e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell’ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma regionale come l’art. 1, comma 121, l. reg. Campania 7 agosto 2014, n. 16, che consente l’affidamento diretto, senza gara, dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica dalla Regione Campania all’ACI.
A margine
Una società che opera nel settore dei servizi a supporto della gestione delle tasse automobilistiche per conto di alcune regioni chiede l’annullamento di un accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Regione Campania e l’ACI , per la gestione delle tasse automobilistiche regionali, lamentando la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 418 del 1998 nonché di tutti i principi generali in materia di evidenza pubblica in quanto l’accordo non regolerebbe la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, posto che l’ACI non avrebbe finalità istituzionali in materia di tasse automobilistiche e non vi sarebbero servizi o funzioni in comune tra i contraenti, ma unicamente servizi di competenza della sola Regione affidati all’ACI quale prestatore di servizi in base ad uno schema contrattuale sostanzialmente di appalto.
Inoltre, non ci sarebbe una reale divisione di compiti e responsabilità; i movimenti finanziari tra i contraenti non si configurerebbero come mero ristoro delle spese sostenute, ma di un accordo oneroso con corrispettivi a carico della Regione; il ricorso all’accordo interferirebbe con la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri, tant’è che l’accordo contemplerebbe la possibilità di sub-affidare a terzi, senza gara, l’espletamento di prestazioni.
Il Tar Campania, Sezione III, con sentenza n. 5538 del 2018 respinge il ricorso osservando che gli atti impugnati risultano sostanzialmente vincolati all’applicazione della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, essendo privi di carattere discrezionale, nella misura in cui la disposizione regionale risulti non disapplicabile per contrasto con la disciplina europea, oltre che in linea con la normativa statale.
Pertanto la ricorrente si appella al Consiglio di Stato.
La sentenza
Il collegio ricorda che gli accordi tra enti pubblici che risultano sottratti all’applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle direttive sono solo quelli che disciplinano attività non deducibili in contratti di diritto privato, ma inquadrabili nelle funzioni pubbliche comuni alle parti, senza corrispettivo.
Detti partenariati pubblico-pubblico possono essere stipulati solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) che le parti pubbliche siano tutte titolari dell’obbligo di servizio pubblico la cui regolazione è oggetto dell’accordo;
b) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità del servizio pubblico comune tra le parti;
c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo possono consistere solo nel rimborso di spese vive, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo;
d) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme eurounitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione artificiosa che ha l’effetto di eludere le norme sulla concorrenza in tema di affidamenti pubblici.
Ciò premesso, la Sezione afferma, con riferimento al caso, che l’affidamento diretto dalla Regione Campania ad ACI possa ritenersi stipulato in violazione delle predette condizioni.
Tale affidamento diretto di servizi relativi alla tassa automobilistica sembra infatti compromettere l’obiettivo della libera circolazione dei servizi e della concorrenza non falsata e posto in essere in elusione delle norme a tutela di quell’obiettivo, atteso che:
- l’accordo favorisce (presceglie senza gara e remunera ampiamente) un operatore del settore (ACI) a danno degli altri operatori del settore;
- l’accordo non regola la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, posto che l’ACI non ha per legge, a differenza dalla Regione, finalità istituzionali in materia di tasse automobilistiche;
- alla base dell’accordo non si rinviene una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i contraenti non si configurano come mero ristoro delle spese sostenute, trattandosi di un accordo oneroso con corrispettivi a carico della Regione, a forfait ed a misura.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Collegio chiede alla Corte di giustizia dell’UE di pronunciarsi sulla seguente questione pregiudiziale:
“se osta al diritto eurounitario, e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell’ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma regionale come l’art. 1, comma 121, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, che consente l’affidamento diretto, senza gara, dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica dalla Regione Campania all’ACI ”.
di Simonetta Fabris