IN POCHE PAROLE …

L’affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato, ma …

MIT – Codice identificativo: 753 Data ricezione: 10/12/2020 – Argomento: Sotto-soglia


L’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato.

L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice.

L’amministrazione può procedere all’affidamento diretto tramite determina in forma semplificata ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016.


Il MIT risponde sugli affidamenti diretti previsti dal decreto Semplificazioni 76.

La risposta non aggiunge ulteriori elementi a quelli contenuti nelle precedenti risposte (leggi l’articolo in questa Rivista) e nella circolare del MIT del 18 novembre 2020.


Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 D.Lgs., richiesta definizione e limiti

Quesito

Con riferimento all’istituto dell’affidamento diretto, disciplinato nell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/16 e come modificato dall’art. 1 della L. 120-20, ferme le soglie per forniture e servizi e per lavori e fermo il possesso dei requisiti di legge in capo agli operatori, si domanda:

1) se debba interpretarsi come facoltà di affidare “sine causa” ad una determinata impresa senza necessità di confronto concorrenziale con altri operatori; ovvero

2) come affidamento ad un determinato operatore, motivandone le ragioni della scelta: ad esempio, necessità ed urgenza, motivi di privativa commerciale, ed, in via generale, i motivi della procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del Codice; ovvero

3) se debba intendersi come modalità, meno formale rispetto alle altre procedure, che postula, comunque, una consultazione di mercato in maniera sostanziale attraverso richieste di preventivi, sondaggi, ecc. ?

Risposta

Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016. Si ricorda, inoltre, che l’amministrazione può procedere all’affidamento diretto tramite determina in forma semplificata ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Tale atto conterrà, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.


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