Con comunicato del Presidente del 21 novembre 2018, l’ANAC fornisce chiarimenti in merito alle modalità di acquisizione del CIG nelle procedure di co-progettazione dei servizi sociali di cui all’allegato IX del codice dei contratti pubblici.

Dal testo del comunicato:

Sono pervenute all’Autorità diverse richieste di chiarimenti in merito alle modalità di acquisizione del CIG nelle procedure di co-progettazione di servizi sociali, in assenza di una specifica funzionalità nell’ambito del sistema SIMOG. Sul punto, si rende noto che l’Autorità sta lavorando alla predisposizione di un documento di consultazione finalizzato all’adozione di un atto a carattere generale avente ad oggetto l’affidamento di servizi sociali. In tale sede si procederà, tra l’altro, all’individuazione della disciplina applicabile alla co-progettazione nelle diverse ipotesi di articolazione dell’istituto, mediante un’operazione di coordinamento tra le disposizioni vigenti in materia, finalizzata a comporre eventuali conflitti esistenti. Con il presente Comunicato, invece, sono fornite mere indicazioni operative sulle modalità da seguire per l’acquisizione del CIG nelle procedure in esame, in modo da favorire l’adozione di comportamenti corretti e standardizzati da parte delle stazioni appaltanti. A tal fine, si chiarisce che il CIG deve essere acquisito in tutti i casi in cui la procedura di co-progettazione abbia carattere selettivo e tenda a individuare un partner che, oltre a fornire un contributo in fase progettuale, sia poi chiamato a gestire un servizio sociale dietro corrispettivo. Diversamente, nei casi in cui la procedura di co-progettazione sia estranea all’applicazione del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti non devono procedere all’acquisizione del CIG.

Si tratta delle ipotesi individuate dal Consiglio di Stato nel parere n. 2052/2018, e, in particolare dei casi in cui:

  1. la procedura non abbia carattere selettivo, sia quindi aperta a tutti gli operatori che chiedano di partecipare, senza che sia stato previamente individuato un numero o un contingente prefissato;
  2. non tenda, neppure prospetticamente, all’affidamento di un servizio sociale e non sia quindi finalizzata alla gestione o alla co-gestione a titolo oneroso di un servizio sociale;
  3. miri all’affidamento ad un ente di diritto privato di un servizio sociale, ma lo stesso sia svolto a titolo integralmente gratuito ossia in assenza di un corrispettivo.

Si evidenzia che, secondo le indicazioni rese dal Consiglio di Stato nel parere citato, ricorre il requisito della gratuità del servizio soltanto quando si è in presenza di un fenomeno non economico, ossia strutturalmente al di fuori delle logiche di mercato: il servizio è incapace di essere auto-sufficiente mediante la copertura dei costi con i ricavi. Per aversi concretamente una prestazione a titolo gratuito deve, quindi, esserci un aumento patrimoniale da parte della collettività cui corrisponde una diminuzione patrimoniale del capitale-lavoro o  del patrimonio del prestatore. Si ha in sostanza la creazione di ricchezza tramite il lavoro del prestatore di servizi non remunerato dal profitto o il sostenimento eventuale di costi da parte del prestatore senza rimborso né remunerazione, a puro scopo di solidarietà sociale. L’effettiva gratuità si risolve contenutisticamente in non economicità del servizio poiché gestito, sotto un profilo di comparazione di costi e benefici, necessariamente in perdita per il prestatore. Di conseguenza, esso non è reso dal mercato, anzi è fuori del mercato. Per le procedure di co-progettazione finalizzate al successivo affidamento di servizi sociali di cui all’allegato IX, di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’acquisizione dello Smart-CIG.

Per quanto concerne l’inserimento dei dati nella scheda di acquisizione CIG, si evidenzia che al momento non è prevista la possibilità di selezionare l’opzione co-progettazione quale scelta della “modalità di realizzazione”. Nelle more dell’implementazione del sistema, le cui attività sono già in corso, l’inserimento dei dati relativi alle procedure di co-progettazione dovrà avvenire specificando, nel campo riservato all’oggetto dell’appalto, che si intende far ricorso a detto istituto, esplicitando nel testo la dicitura “co-progettazione” e selezionando nel campo «Scelta del contraente» la procedura utilizzata per l’affidamento dell’attività di co-progettazione ed esecuzione del servizio.

Comunicato del Presidente del 21 novembre 2018

 

 

 

 


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