I preventivi di spesa presentati nell’ambito di una procedura di affidamento possono essere oggetto di un’istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990, dimostrando di avere un interesse diretto, concreto e attuale “corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” ma non possono essere oggetto di accesso civico generalizzato.

Tar Lombardia, Milano, sez. I, sentenza 25 marzo 2019, n. 630, Presidente De Zotti, Estensore Marongiu

A margine

Il fatto – Il ricorrente presenta ad un Comune istanza di accesso civico “generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 ai “preventivi di spesa per i servizi di assistenza legale” per il recupero dell’evasione ed elusione tributaria richiamati in una determina dirigenziale di affidamento del servizio.

L’Amministrazione nega l’accesso ritenendo che l’interessato, per ottenere copia dei preventivi di spesa in questione, doveva presentare una richiesta motivata ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990, dimostrando di avere un interesse diretto, concreto e attuale “corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Il Difensore civico regionale conferma l’operato del Comune.

La sentenza – Il giudice rigetta il ricorso ritenendo corretta la valutazione effettuata dal Comune.

Infatti, come efficacemente osservato dal Difensore civico regionale, è sufficiente rilevare che:

– i preventivi oggetto di richiesta non sono allegati alla determinazione indicata dal ricorrente, sicché non sono soggetti all’accesso civico semplice di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013;

– i preventivi de quibus, semmai, si sostanziano in documenti afferenti alla “procedura di affidamento ed esecuzione” dell’incarico affidato alla Cooperativa controinteressata, avente ad oggetto, tra l’altro, anche “il recupero dell’evasione ed elusione tributaria in materia di ICI ed IMU”, che, in quanto tali, sono sottoposti alla disciplina di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016;

– ne consegue che tali documenti, come affermato da un orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio (T.A.R. Emilia Romagna – Parma, n. 197/2018), restano esclusi dall’accesso civico c.d. “generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Pertanto il collegio respinge il ricorso evidenziando che i preventivi richiesti potranno essere oggetto di richiesta di accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990.

di Simonetta Fabris


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