Secondo l’Open Data Manual, gli Open Data, parte integrante del movimento dell’Open Government, sono “dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti, con la sola limitazione – al massimo – della richiesta di attribuzione dell’autore e della redistribuzione senza che vengano effettuate modifiche”. L’insieme dei dati pubblicati è detto dataset. In Italia la disponibilità di dataset sui siti delle pubbliche amministrazioni è in crescente aumento – e il processo è caratterizzato, già da qualche anno, sia dall’aggiornamento della normativa sul tema sia da best practice di Amministrazioni centrali e locali.

Al fine di favorire questo processo, che persegue gli obiettivi di un’Amministrazione più trasparente e aperta, il Formez ha curato e pubblicato, nell’ambito del progetto di più ampio respiro ” Linee guida per i siti web della PA“, un vademecum con lo scopo di guidare le pubbliche amministrazioni stesse nel percorso di pubblicazione dei dati in ottemperanza a quanto dichiarato nell’art. 52, comma 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale: “Le Pubbliche Amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l’uso di strumenti di finanza di progetto”. A tutti gli effetti una progettualità da parte di un’Amministrazione che volesse rendere i dati aperti è infatti necessaria, poiché Open Data non significa semplice “messa on line” dei dati (ad es. una loro pubblicazione sul sito istituzionale), ma richiede oltrepiù che essi siano trattati ex ante, affinché ne sia garantita l’usabilità, l’utilità e la “trovabilità” (findability) da parte di chiunque ne volesse fare uso.

Che cosa si intende dunque nello specifico per “apertura” dei dati? Come spiega il vademecum, se il concetto di apertura include sicuramente quello di trasparenza, non necessariamente è vero il contrario. Ovvero, la trasparenza amministrativa – che sancisce la pubblicità e l’accessibilità delle attività della Pubblica Amministrazione verso i cittadini e per favorire la quale le informazioni devono essere fatte circolare sia all’interno sia all’esterno dell’Amministrazione stessa – non è da sola sufficiente perché vi siano Open Data. E’ necessario andare oltre la semplice “circolazione dell’informazione”, e fissare dei principi base.

Il vademecum, riprendendo le definizioni offerte dalla Open Knowledge Foundation, presenta tali principi come segue:

Disponibilità e accesso. I dati devono essere disponibili, in un formato utile e modificabile, nel loro complesso, per un prezzo non superiore a un ragionevole costo di riproduzione. E’ preferita, come modalità di accesso, quella del download da Internet.
Riutilizzo e ridistribuzione. I dati devono potere essere riutilizzati, ridistribuiti e combinati con altre basi dati.
Partecipazione universale. Tutti, senza discriminazioni, devono essere in grado di usare, riutilizzare e ridistribuire i dati. Sono aboliti anche i divieti di utilizzo dei dati per scopi commerciali o determinati fini, quali ad esempio quelli educativi.

Questi sono i principi di base. Essi tuttavia non bastano: affinché siano garantiti, si richiede che i dati – anche per potere essere considerati “aperti” in base agli standard internazionali – abbiano poi le seguenti caratteristiche (da Ten Open Data Guidelines del Transparency International Georgia):

Completi. I dati devono comprendere le componenti (metadati) che ne consentano l’esportazione, l’utilizzo on line e off line, l’integrazione e l’aggregazione con altre risorse – nonché la diffusione in rete.
Primari. I dati devono essere presentati in maniera il più possibile granulare, affinché possano essere utilizzati per integrazioni e aggregazioni con altri dati e contenuti.
Tempestivi. L’accesso e l’utilizzo dei dati deve essere rapido.
Accessibili. I dati devono essere massimamente accessibili – quindi è preferibile che non si faccia ricorso a piattaforme proprietarie ma si usi il solo protocollo Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Non deve esserci, inoltre, nessun contratto, pagamento, registrazione o richiesta

Leggibili da computer. I dati devono essere processabili in automatico dal computer affinché possano essere acceduti, utilizzati e integrati in piena libertà.
In formati non proprietari. I dati devono essere codificati in formati aperti e pubblici, e nessuna organizzazione ne deve avere il controllo esclusivo.
Liberi da licenze che ne limitino l’uso. I dati aperti devono avere licenze che non ne limitino l’uso, la diffusione o la redistribuzione.
Riutilizzabili. I dati devono potere essere riutilizzati e integrati con facilità affinché da essi possano essere create nuove risorse quali servizi di pubblica utilità.
Ricercabili. I dati devono essere facilmente indicizzabili dai motori di ricerca e quindi identificabili in rete.
Permanenti. Tutte le caratteristiche finora elencate devono insistere su tutto il ciclo di vita del dato.

Il vademecum prosegue poi entrando nel dettaglio della classificazione dei set di dati (in una scala di valori da 1 a 5, dove 1 rappresenta il livello base, ovvero il file non strutturato, e 5 i cosiddetti Linked Open Data), fornendo altresì riferimenti normativi e dando indicazioni su come avviare, da un punto di vista organizzativo, nonché nella pratica, l’apertura dei dati presso un’Amministrazione.

Oltre al vademecum in allegato al presente articolo, le fonti e i riferimenti normativi sotto riportati possono costituire un primo nucleo di conoscenza utile agli amministratori che avessero intenzione di iniziare a lavorare sui dati aperti. Si segnala inoltre che dal sito I dati aperti della PA sono linkate alcune delle esperienze più significative (best practice) sugli Open Data in Italia.

di Miriam Tedeschi

Per saperne di più Vademecum Open Data

Fonti:
I dati aperti della PA: <http://www.dati.gov.it>
The Open Data Handbook: <http://opendatahandbook.org/>
Open Knowledge Foundation: <https://okfn.org/about/>
Transparency International Georgia, Ten Open Data Guidelines: <http://transparency.ge/en/ten-open-data-guidelines>

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;235!vig=>
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”: <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09150dl.htm>
Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico”: <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06036dl.htm>
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”: <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05082dl.htm>

 


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