Il diritto di accesso è escluso nei casi in cui la legge preveda un divieto di divulgazione dei dati contenuti nei documenti di cui si intenda ottenere l’ostensione (art. 24 comma 1 L. 241/90): il comma terzo dell’art. 28 della L. 184 del 1983 prevede appunto un divieto di divulgazione degli atti da cui possano ricavarsi notizie relative ad un rapporto di adozione che solo attraverso l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria ordinaria può essere rimosso.

Tar Toscana, Firenze, sentenza 8 ottobre 2018, n. 1269, Presidente Atzeni, Estensore Gisondi

Il fatto

La ricorrente propone istanza di accesso agli atti all’Azienda ospedaliera ove partorì, e all’Ufficio anagrafe dell’omonimo Comune per acquisire su eventuali pratiche di affidamento della neonata abbandonata dopo il parto.

Entrambi gli enti destinatari dell’istanza respingo la richiesta in quanto l’art. 28 comma 3 della l. 184/1983 fa divieto all’ufficiale di stato civile, all’ufficiale di anagrafe e a qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria.

L’istante ricorre pertanto al Tar osservando che il divieto di ostensione previsto dalla menzionata norma sarebbe stato reso meno rigido dalla Corte costituzionale nei confronti del figlio che voglia conoscere l’identità dei genitori naturali e la stessa regola dovrebbe, quindi, valere anche nella situazione inversa.

La sentenza

Il Tar giudica il ricorso infondato ricordando che il diritto di accesso è escluso nei casi in cui la legge preveda un divieto di divulgazione dei dati contenuti nei documenti di cui si intenda ottenere l’ostensione (art. 24, comma 1, L. 241/90).

Nella specie, il comma terzo dell’art. 28 della L. 184 del 1983 prevede appunto un divieto di divulgazione degli atti da cui possano ricavarsi notizie relative ad un rapporto di adozione che solo attraverso l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria ordinaria può essere rimosso.

Peraltro, ad avviso del Tar, le questioni afferenti la costituzionalità della norma non possono essere prese in considerazione nel ricorso in esame.

La menzionata norma infatti rimette al giudice ordinario in sede di volontaria giurisdizione la tutela della riservatezza dell’adottato. E’ a tale plesso giurisdizionale che spetta pertanto sollevare la questione di costituzionalità della norma innanzi alla Consulta ancorché si pronunci come giudice della tutela (Corte Cost. 464/97) e/o in sede di volontaria giurisdizione (Corte Cost. n. 24-1958).

Operare una remissione non sarebbe, invece, possibile per difetto di rilevanza della questione, posto che in ogni caso il giudice amministrativo non potrebbe ordinare l’ostensione degli atti in difetto di autorizzazione della A.G.O alla quale, peraltro, è già stata chiesta con esito negativo dall’interessata.

 


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