Il Garante per la privacy nella newsletter del 2 agosto 2013 ribadisce la necessità di maggiore informazione a utenti e clienti su come vengono usati e per quali scopi i loro dati.
Dagli accertamenti effettuati anche mediante il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, è risultato che troppe informazioni personali vengono trattate senza il consenso degli interessati.
Le ispezioni hanno riguardato in particolare il telemarketing, l’uso dei gps nell’ambito del rapporto di lavoro, il sistema informativo dell’Inps, i nuovi strumenti di pagamento gestiti dalle compagnie telefoniche, le banche dati del fisco e le violazioni delle banche dati dei gestori tlc.
Le sanzioni sono state irrogate innanzitutto per omessa o inidonea informativa e per il trattamento illecito dei dati, legato soprattutto al telemarketing e all’uso di dati personali senza consenso.
Anche gli enti pubblici, trattando necessariamente dati personali ma anche sensibili e giudiziari, sono soggetti alla normativa prevista dal D.Lgs. 196/2003 – cd. Codice privacy perché i principi di carattere generale valgono qualunque sia il soggetto che tratta i dati e qualunque sia la natura dei dati trattati.
Il trattamento dei dati personali da parte dell’ente pubblico è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali mentre per i dati sensibili e giudiziari è ammesso se autorizzato da espressa disposizione di legge o di regolamento.
Però a differenza del privato, l’ente pubblico non deve richiedere il consenso all’interessato ma ha l’obbligo di rendere una informativa specifica ai sensi dell’art. 13.
É pertanto importante ricordare che l’ente pubblico rappresentativo, portatore di interessi generali della collettività, non possiede una delega in bianco per trattare i dati personali e/o sensibili e/o giudiziari ma può trattare il dato in relazione a quei compiti che la legge gli ha assegnato e deve informare l’interessato su come vengono usati i dati e per quali scopi.