Le pubbliche amministrazioni possono comunicare alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati riferiti al personale, come previsto dalle Linee guida del Garante per la privacy del 14 giugno 2007.

Alle organizzazioni sindacali non possono invece essere comunicate informazioni riferibili ad uno o più lavoratori individuabili, in assenza di disposizioni normative o di specifiche clausole del contratto collettivo applicabile con le quali si preveda la trasmissione in forma nominativa dei dati del personale.

Nel provvedimento del 20 dicembre 2012 n. 2288474 notiziato nella newsletter del primo marzo 2013, n. 370, l’Autorità Garante ha richiamato questo principio inserito nelle Linee guida, disponendo il blocco dell’ulteriore comunicazione dei dati relativi alle ore di straordinario effettuate da un commissario di polizia penitenziaria, peraltro nemmeno iscritto ad alcuna organizzazione sindacale.

Nell’accogliere il ricorso presentato dal dipendente in qualità di interessato, l’Autorità Garante ha inoltre addebitato le spese al Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, da liquidarsi a favore del ricorrente.

A cura del Ministero deve essere infine trasmessa alle organizzazioni sindacali la decisione del Garante per la privacy al fine di interdire l’ulteriore circolazione delle informazioni in questione precedentemente illegittimamente comunicate.


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