La delibera della Giunta comunale che autorizza una variante urbanistica per mutare la destinazione d’uso di una zona urbana, rendendola compatibile con attività commerciali…, deve essere annullata. Difatti, tale variante, apportando delle modifiche al piano regolatore al fine di consentire la costruzione di un parcheggio sotterraneo e di un centro commerciale, non è stata sottoposta a VAS, che in tal caso risulta, invece, obbligatoria.

 Consiglio di Stato, sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2446, Pres. Giorgio Giaccardi, Est.  Fabio Taormina

La sentenza

Il caso.

Una società privata impugna la sentenza del Tar Piemonte, originariamente adito dall’odierno appellato. Quest’ultimo richiedeva in primo grado, in qualità di controinteressato, l’annullamento della delibera con cui la Giunta comunale aveva definito la variante urbanistica, che autorizzava l’appellante alla costruzione di un parcheggio e di un centro commerciale in un’area precedentemente destinata ad attività di interesse pubblico generale.

La questione verte, in entrambi i gradi di giudizio, sull’obbligatorietà o, al contrario, sull’eventualità di sottoporre l’intera procedura a VAS.

La sentenza.

La Giunta comunale aveva rilasciato il permesso di costruire nei confronti dell’odierna appellante, avendo ritenuto che la variante urbanistica presupposta fosse da qualificarsi “parziale”, da sottoporre dunque a procedimento semplificato ex art. 17, co. 7, l. reg. n. 56/1977. Ne derivava la mera valutazione di assoggettabilità a VAS, e l’esclusione di un utilizzo necessario di tale strumento.

Il Tar Piemonte, data la modifica della destinazione d’uso dell’area in cui era sito l’immobile nel quale si sarebbero svolti i lavori, era di diverso avviso. Pertanto, propendeva per l’illegittimità del provvedimento, a causa del mancato e doveroso svolgimento della valutazione ambientale ex allegato IV punto 7 lett. b), d. lgs. n. 152/2006.

Il Consiglio di Stato conferma quanto stabilito dal giudice piemontese.

Esso sostiene che l’odierno appellato avesse correttamente censurato in primo grado l’omessa sottoposizione della variante urbanistica a VAS necessaria, dato che questa risulta obbligatoria ogniqualvolta il Comune debba identificare l’area di localizzazione di progetti elencati nell’allegato IV del d. lgs. n. 152/2006, tra i quali rientra anche la costruzione di un centro commerciale e di un parcheggio.

La soluzione non cambierebbe neppure ipotizzando di riferire al caso di specie la normativa di cui all’art. 6 co. 3 del predetto decreto. Tale disposizione, relativa alle c.d. “piccole aree a livello locale”, assoggetta a VAS eventuale quei progetti con un impatto su una porzione limitata di territorio. Difatti, seppur nel caso concreto la variante urbanistica insista su una zona di esigue dimensioni, l’obbligo di valutazione ambientale persiste perché, a prescindere dall’ampiezza del luogo dell’intervento, vi sono degli impatti significativi sull’ambiente, il che è sufficiente per pretendere la garanzia della procedura.

Conclusioni

Secondo l’opinione del Consiglio di Stato, la costruzione di un centro commerciale e di un parcheggio con capacità superiore a 500 posti auto rappresenta un’attività con una netta incidenza sul fattore ambientale, la cui autorizzazione deve necessariamente essere sottoposta a VAS, essendo <<indifferente che l’area interessata potesse effettivamente rientrare nel concetto di “piccola area a livello locale”>>. Infatti, <<sia i centri commerciali che i parcheggi, al di là della struttura intrinseca dei medesimi, provocando l’afflusso di numerosi soggetti nella area prescelta per la loro erezione, impongono problematiche di valutazione dell’impatto sull’ambiente che prescindono dall’ampiezza dell’area interessata dalla modifica>>.

Ne deriva che la variante comunale è di natura strutturale, e non parziale, come invece sostenuto dalla Giunta. Pertanto, si sarebbe dovuto adottare tale variante non attraverso la procedura semplificata, bensì mediante quella ordinaria, con contestuale obbligo di VAS, ai sensi dell’art. 17, l. reg. 55/1977.

In definitiva, il Consiglio di Stato ritiene che questa soluzione sia l’unica compatibile con i principi di derivazione europea in materia di tutela dell’ambiente, i quali implicano un’accortezza ed una sensibilità particolarmente elevate, al fine di prevenire alla radice qualsiasi impatto nocivo. Difatti, la VAS – volta ad anticipare alla fase di pianificazione e programmazione la verifica di compatibilità tra un dato progetto e l’ambiente circostante – consente di compiere un’effettiva valutazione comparativa che altrimenti sarebbe estremamente difficoltosa. In queste senso viene garantito il principio di precauzione, in quanto esso <<fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la salute pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione>>.

dott. Gabriele Torelli


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