Con la sentenza TAR Campobasso sezione I, 25 settembre 2015, n. 368 il giudice amministrativo si occupa della localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree c.d. IBA (Important Bird Area), e, in generale, nella aree protette.
Le Important Bird Area (IBA) nascono a seguito di una analisi della distribuzione dei siti più importanti per la tutela delle specie di uccelli, commissionata dalla Comunità Europea negli anni Ottanta all’International Council for Bird Preservation, oggi BirdLife International. L’individuazione delle IBA avviene attenendosi a criteri scientifici generali applicati a livello internazionale a cui ne vanno aggiunti alcuni specifici per determinate zone. Insieme alla Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat, attraverso la designazione dei SIC, ZPS e ZSC, le IBAs si pongono l’obiettivo di salvaguardare l’habitat degli uccelli e la protezione della biodiversità.
La sentenza in commento esamina la L.R. Molise 7 agosto n. 22 del 2009. In particolare l’art. 2, comma 2 di tale legge regionale sancisce il divieto di localizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree IBA che, insieme alle ZPS (zone di protezione speciale), si ritiene siano inidonee all’installazione di tali impianti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 5[1], comma 1 lett. l) decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone i protezione speciale). La legislazione nazionale appena richiamata, infatti, prevede il divieto di installazione di impianti eolici all’interno delle ZPS, indipendentemente da qualsivoglia valutazione di incidenza o di impatto ambientale, con la sola eccezione delle istanze per le quali, alla data di emanazione di tale decreto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione. Alla luce di ciò, le Regioni hanno pertanto interpretato tale normativa nel senso di estendere questa misura di salvaguardia anche alle IBA in ottemperanza al principio di precauzione.
Si pone il problema se una disciplina così restrittiva possa essere considerata in contrasto con la normativa comunitaria che, generalmente, esprime un certo favor per quel che concerne la produzione di energia da fonti rinnovabili.[2] Inoltre, si deve anche sottolineare che gli interventi nelle zone adibite alla protezione e tutela della biodiversità non sono esclusi a priori, ma semplicemente soggetti a specifiche procedure di valutazione di impatto e incidenza ambientale.
A questo proposito la giurisprudenza non sempre si è espressa in modo concorde. Tuttavia la Corte di Giustizia è intervenuta con la sentenza C-2/10 nella quale esplicitamente dichiara la compatibilità delle normative nazionali che vietano interventi riguardanti l’installazione di impianti di energia c.d. “pulita”, non finalizzati all’autoconsumo, nelle aree appartenenti alla rete ecologica europea, senza previa valutazione di incidenza ambientale del progetto sul sito interessato nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità, risolvendo, di fatto, il contrasto esistente.
In conclusione, il divieto avente ad oggetto l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle IBA e, più̀ in generale, nelle aree protette deve essere considerato legittimo e conforme sia al diritto nazionale che al diritto comunitario alla luce dei principi di non discriminazione e proporzionalità̀.
dott.ssa Chiara Tosi
Il testo delle sentenza del TAR Molise 368_2015
[1] Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 art. 5, comma 1 lett. l) “realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l’incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l’INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti di autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw”
[2] Si veda ad esempio Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.