Sistri e legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cosiddetto Milleproroghe 2014).
Lo slittamento dal 2 agosto 2014 al 1° gennaio 2015 dell’applicazione delle nuove sanzioni relative al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti(Sistri) è in attesa della definitiva approvazione del Senato. Al momento, invece, risulta confermatal’imminente scadenza del 3 marzo 2013 per l’avvio della seconda fase di operatività del sistema per i produttori iniziali rifiuti pericolosi e i Comuni e le imprese di trasporto rifiuto urbani della Regione Campania.
Il 17 febbraio 2014 la Camera dei Deputati ha approvato il differimento dal 2 agosto 2014 al 1° gennaio 2015 delle sanzioni (amministrative e penali) relative al nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (noto come Sistri).
Prima di quest’ennesimo slittamento, la lunghissima gestazione del Sistri sembrava finalmente giunta in dirittura di arrivo con il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.Nell’introdurre una serie di misure accomunate dall’obiettivo di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, il decreto-legge n. 101 del 2013 riporta unospecifico articolo dedicato alla semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 11), riducendo la platea dei soggetti obbligati all’iscrizione e fissando la tempistica dei vari adempimenti.
Sul piano delle scadenze, il decreto-legge 101/2013 ha stabilito i nuovi termini per l’operatività del Sistri (art. 11, commi 2-5), confermandoun avvio progressivo, con le due fasi già prefigurate dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013, n. 96.Per un primo scaglione di destinatari il termine iniziale di operatività è scaduto il 1° ottobre 2013. Entro tale data erano tenuti ad aderire obbligatoriamente al Sistri gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, nonché gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, ivi inclusi i nuovi produttori (comma 2 dell’art. 11 del D.L. 101/2013). Per un secondo gruppo di destinatari, ovvero i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese di trasporto rifiuto urbani della Regione Campania, il Sistri dovrebbe divenire operativo il 3 marzo 2014.
Dal descritto meccanismo di avvio dell’operatività del Sistri va tenuto distinta la diversa scadenza relativa all’applicazione delle sanzioni stabilite dal nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Fermi restando i due scaglioni temporali del 1° ottobre 2013 e 3 marzo 2014, il decreto-legge n. 101/2013 prevede una fase di contestuale vigenza degli adempimenti ambientali tradizionali previsti dall’originario d.lgs. n. 152/2006 e dei nuovi obblighi Sistri introdotti dal d.lgs. 205/2010 (cosiddetto doppio binario).
Nella versione modificata dalla legge di conversione n. 125/2013, il decreto-legge n. 101/2013 prolungava la durata di questo periodo transitorio fino al 1° agosto 2014, con la conseguente applicazione delle sanzioni di nuovo conio relative al Sistri soltanto dal 2 agosto 2014.
Ancora una volta, al fotofinish sopraggiunge l’ennesimo ritocco delle scadenze del Sistri. L’occasione è offerta dall’approvazione del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cosiddetto Milleproroghe 2014).
Mentre gli emendamenti diretti a differire il termine di avvio dell’operatività del 3 marzo 2014 non hanno superato il vaglio dell’Assemblea, per le tempistiche delle sanzioni la Camera ha approvato la proposta di modifica dell’art. 11, comma 3-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Come abbiamo visto, questa disposizione prevedeva l’applicazione fino al 1° agosto 2014 degli adempimenti e delle sanzioni relativi alle scritture ambientali tradizionali del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Modello unico di dichiarazione ambientale, registro di carico e scarico dei rifiuti, formulario di accompagnamento dei rifiuti durate il trasporto). Il testo approvato alla Camera il 17 febbraio 2014 posticipa ulteriormente il regime sanzionatorio correlato al Sistri, che così può attendere fino al 1° gennaio 2015.
Questo lo scenario ad oggi, ma la situazione va costantemente monitorata. Da una parte, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 150/2013 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) attende ora l’approvazione definitiva del Senato entro il 28 febbraio 2014, data entro la quale perderebbe efficacia ex tunc se non convertito in legge.
A ciò si aggiunga che l’impianto originario del decreto legge n. 101/2013 prevedeva la possibilità di folteed eterogenee integrazioni ad opera di numerosi decreti ministeriali. Alla fonte normativa subordinataè affidato un ampio ventaglio di possibilità, che va dalla specificazione o allargamento delle categorie di obbligati alla semplificazione del sistema. E in alcuni casi la data prevista per l’adozione dei decreti ministeriali è proprio il 3 marzo 2014, ovvero la data di avvio della seconda fase di operatività del Sistri.
Insomma, il nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ancora non trova pace. Un déjà vu di scadenze incombenti e incertezze immanenti, che purtroppo sta diventando la principale cifra del Sistri.
Stefania Pallotta