Il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, cosidetto “Milleproroghe”, in vigore dallo stesso giorno dell’emanazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, posticipa l’applicazione delle sanzioni relative al Sistri con la previsione di due blocchi temporali distinti: le sanzioni riguardanti l’iscrizione al Sistri e il conseguente versamento dei contributi troveranno applicazione già dal 1° febbraio 2015; invece, per le sanzioni relative agli inadempimenti degli obblighi gestionali derivanti dal Sistri bisognerà attendere il 1° gennaio 2016.

Per le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) l’appuntamento con il decreto “Milleproroghe” ha riservato , quindi, qualche sorpresa.

Inizialmente, per l’ennesimo rinvio dell’applicabilità del regime sanzionatorio del Sistri si attendeva l’approvazione in Senato del “Collegato ambientale” alla legge di stabilità. Il laconico testo del disegno di legge n. 1676 (Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile), approvato alla Camera il 13 novembre 2014, rimandava in blocco il pacchetto sanzionatorio relativo al Sistri, prolungando di un anno il cosiddetto regime del “doppio binario” (articolo 20, comma 5).

Invece, la proroga è finita nel decreto legge n. 192/2014, con l’inedita scelta di una tempistica differenziata per le diverse sanzioni relative al Sistri.

Il nucleo della questione resta sempre il dies a quo per l’applicabilità delle sanzioni riguardanti il Sistri contenute nell’art. 260-bis del d.lgs. 152/2006, ma ora la vicenda assume connotati nuovi con la previsione di due blocchi temporali distinti: le sanzioni per l’omessa o tardiva iscrizione al sistema e il mancato versamento del contributo (commi 1 e 2 dell’art. 260-bis) troveranno applicazione già dal 1° febbraio 2015; le sanzioni stabilite dai commi da 3 a 9 del medesimo articolo per le violazioni degli obblighi gestionali derivanti dal Sistri saranno irrogate soltanto a partire dal 1° gennaio 2016.

Il cosiddetto “doppio binario”, con permanere dei tradizionali adempimenti cartacei accanto ai nuovi obblighi telematici, durerà comunque fino al 31 dicembre 2015.

Dunque, ancora un lavoro di cesello normativo sul Sistri: dopo il doppio binario, arriva la doppia partenza. Nel frattempo (ossia fino al 31 dicembre 2015) i soggetti tenuti ad aderire al Sistri dovranno continuare ad avvalersi delle tradizionali scritture ambientali (registro di carico e scarico e formulario); si registra, però, una significativa novità rispetto all’anno 2014, poiché dal 1° febbraio 2015 l’eventuale mancata adesione al sistema informatico di controllo non sarà più sprovvista di sanzione, salvo sorprese in sede di conversione del decreto legge.

Infine, si riepiloga lo scenario su cui incide la nuova tempistica delle sanzioni stabilita dal decreto Milleproroghe 2015. Per quanto riguarda l’omessa iscrizione al Sistri nei termini previsti, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha fissato il termine iniziale di operatività (entro il quale gli operatori devono risultare iscritti) al 1° ottobre 2013 per gli operatori professionali del settore rifiuti e al 3 marzo 2014 per i produttori di rifiuti. Per gli oneri contributivi 2014, il decreto del ministero dell’Ambiente 24 aprile 2014 ha consentito ai soggetti tenuti ad aderire al Sistri di effettuare il versamento entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti; per il 2015 si torna invece alla regola generale del decreto del Ministero dell’Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 (cosiddetto testo unico Sistri), con obbligo del versamento del contributo relativo all’anno solare di competenza entro il 30 aprile.

Stefania Pallotta


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