Il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto, contiene nuovamente disposizioni sul SISTRI.
Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è obbligatorio soltanto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
L’obbligo decorre:
a) dal 1° ottobre 2013 per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori;
b) dal 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
Gli altri produttori e gestori dei rifiuti possono aderire al SISTRI su base volontaria.
Entro il 3 marzo 2014 dovrà essere adottato un decreto ministeriale per individuare, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere SISTRI.
Sempre con decreto ministeriale, da adottare entro il 3 marzo 2014 (termine che può essere differito di sei mesi) possono essere introdotte semplificazioni tecniche, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza.
Le semplificazioni vanno adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Le semplificazioni andranno finalizzate, tra l’altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell’Ambiente, sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto stesso, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l’evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati.
Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l’informazione territoriale, nell’ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi.
Con lo stesso decreto vanno altresì rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall’esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto.
Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, co. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, per informazioni incomplete o inesatte, o nel caso in cui il trasportatore omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate soltanto nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.