Nuove scadenze nel corso dell’ultimo mese dell’anno per gli enti locali e le altre amministrazioni.

Si inizia col 15 del mese, data entro la quale le giunte comunali potranno deliberare l’ultima variazione al loro piano esecutivo di gestione a norma dell’art. 175, co. 9, del D.Lgs n. 267/2000.

Entro la stessa data, poi, ai sensi della legge n. 190/2012, i responsabili per la prevenzione della corruzione di tutte le amministrazioni dovranno predisporre la loro relazione annuale sull’efficacia delle misure definite dai rispettivi Piani triennali di prevenzione ai fini della pubblicazione sui siti istituzionali entro il 30 del mese.

Ancora, come ormai da prassi, andranno comunicati alla Piattaforma per la certificazione dei crediti del MEF, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili di tutte le amministrazioni per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento.

Proseguendo, sulla base della recente Circolare dell’ARAN n. 3/2014, il 18 di dicembre rappresenta il termine ultimo per inoltrare all’ARAN la richiesta di eventuale aggiornamento dei dati dei legali rappresentanti dei diversi enti, ai fini della trasmissione delle deleghe sindacali, dei verbali RSU e dei contratti integrativi, anche in vista del prossimo rinnovo delle rappresentanze sindacali dei lavoratori che avrà luogo dal 3 al 5 marzo dell’anno venturo (ex art. 40, co. 5, del D.Lgs n. 165/2001).

Verso la fine del mese, e precisamente entro il 30 di dicembre, gli enti locali dovranno effettuare, sulla base delle indicazioni di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 22 luglio 2014, la consueta trasmissione, via pec, del certificato del bilancio di previsione per l’anno 2014.

Sempre entro il 31, i comuni fino a 5.000 abitanti e quelli fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a comunità montane, dovranno concludere anche i processi per la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali a norma del D.L. n. 78/2010 e della L. n. 147/2013.

In tema di edilizia scolastica, il 31 dicembre costituisce, tra l’altro, la data limite per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle scuole, pena la revoca dei finanziamenti ricevuti ai sensi dell’art. 18, del decreto “Del Fare” n. 69/2013 e della delibera CIPE del 30.06.2014.

Entro fine anno, peraltro, i comuni attendono il Dpcm recante la fissazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo di solidarietà comunale per il 2015, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (ex L. n. 228/2012, art. 380ter, lett. b).

Ancora, la nostra agenda ci ricorda anche che le amministrazioni statali, le regioni, gli enti locali e gli organi costituzionali potranno esercitare la facoltà di recesso dai contratti di locazione di immobili (mediante preavviso di 30 giorni) ex art. 2 bis del D.L. n. 120/2013.

Per quanto riguarda, poi, province e città metropolitane, a norma della riforma “Delrio” di cui alla L. n. 56/2014, entro il 31 dicembre andranno approvati, a cura delle conferenze metropolitane, gli statuti dei nuovi enti e modificati, a cura delle assemblee dei sindaci, i vecchi statuti delle province.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, alle città metropolitane andrà applicato il vecchio statuto della provincia, con la precisazione che le disposizioni relative al presidente e alla giunta andranno applicate al sindaco metropolitano mentre quelle relative al consiglio provinciale al consiglio metropolitano.

In questa eventualità, il via libera ai nuovi statuti metropolitani, dovrà aver comunque luogo entro il 30 giugno 2015, pena l’esercizio del potere sostitutivo di cui alla legge n. 131/2003.

Ma non finisce qui.

Infatti, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, sulla base delle previsioni di cui al D.L. n. 150/2013, gli enti responsabili dell’affidamento degli stessi, ovvero, ove previsti, gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei che avessero già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui all’articolo 34. co. 20. del D.L.. n. 179/2012, dovranno concludere le rispettive gestioni, finora garantite a fini di continuità.

Sul punto vale la pena di ricordare che la mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi dell’articolo 3-bis, co. 1, del D.L. n. 138/2011, ovvero la mancata deliberazione dell’affidamento entro il 30 giugno u.s., dovrebbero comportare l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, il quale dovrà curare gli adempimenti necessari al completamento della procedura entro il 31 dicembre 2014.

In caso di mancato rispetto dei suddetti termini si avrà la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla predetta data del 31 dicembre c.a.

Per quel che concerne, nello specifico, il servizi idrico integrato, va rammentata anche la recente modifica apportata al codice dell’ambiente dal decreto “Sblocca Italia” il quale obbliga le regioni che non avessero individuato i richiamati enti di governo a deliberare conseguentemente sempre entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014, pena l’esercizio del potere sostitutivo.

Per gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, il decreto n. 133/2014 ha altresì previsto la partecipazione “obbligatoria” agli enti di governo individuati dalle rispettive regioni, col conseguente trasferimento dell’esercizio delle rispettive competenze in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.

Da ultimo, entro la fine dell’anno, altri adempimenti impegneranno le amministrazioni centrali e le autorità amministrative indipendenti.

In particolare, dovranno essere trasmesse alle Camere:
a) la relazione governativa in merito all’assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali e il piano per la relativa riorganizzazione (ex D.L. n. 90/2014);
b) la relazione annuale dell’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal D.Lgs n. 152/2006 in materia di servizio idrico integrato ai sensi del D.L. n. 133/2014 (art. 7, co. 1, lett i).

L’A.N.AC., invece, dovrà inoltrare al Presidente del Consiglio dei ministri il piano per il proprio riordino e, al pari delle altre autorità indipendenti (ovvero l’AGCM, la CONSOB, l’autorità di regolazione dei trasporti, l’AEEGSI, l’AGCOM, il Garante per la privacy, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero) dovrà preoccuparsi di avviare la gestione dei rispettivi servizi strumentali in modo unitario con altre authorities, mediante la stipula di apposite convenzioni o la costituzione di uffici comuni (a norma dell’art. 22, co. 7, del D.L. n. 90/2014).

Per tutte le altre scadenze e i link ai relativi riferimenti normativi, rinviamo, come di consueto, al seguente prospetto riepilogativo, utile ai responsabili degli uffici comunali per gli adempimenti di competenza e aggiornato sinteticamente fino al mese di dicembre 2015.

L’Agenda delle scadenze


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