A dicembre si profilano nuove scadenze per gli enti locali concernenti, principalmente, imposte, bilanci, personale, contratti e società.

Entro il giorno 9, appena trascorso, a norma del DL n. 102/2013 recante, tra l’altro, disposizioni in materia di IMU,  i Comuni dovevano pubblicare sui propri siti istituzionali le deliberazioni di approvazione di aliquote e detrazioni e dei regolamenti dell’imposta municipale propria.

Per l’anno 2013, il decreto “Imu”, infatti, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, co. 13bis, del DL n. 201/2011, ha stabilito che le suddette deliberazioni acquistino efficacia proprio a decorrere dal 9 dicembre 2013, termine ultimo per la loro pubblicazione nel portale internet di ciascun comune.

La Legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, ha precisato altresì che, in caso di mancata pubblicazione entro il termine prescritto, i Comuni dovranno applicare gli atti adottati per l’anno precedente.

Tra le altre scadenze, va rammentato che, nei primi giorni del mese, le amministrazioni provinciali, dei Comuni, delle Comunità montane e le Unioni di comuni, dovranno preoccuparsi di redigere, ai sensi dell’art. 161, co. 1, del TUEL, apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione 2013.

Come stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre u.s., tali certificazioni andranno poi trasmesse, entro il 16 dicembre p.v., alla Direzione centrale della finanza locale dello stesso Ministero.

Sul punto, ricordiamo che questa scadenza è conseguente al differimento al 30 novembre c.a. del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, operato dal DL n. 102/2013.

La data del 16 dicembre interessa poi anche il personale di tutte amministrazioni pubbliche.

In adempimento alla Legge Anticorruzione, n. 190/2012, modificativa, tra l’altro, del Testo unico sul pubblico impiego, andranno infatti approvati i codici di comportamento “locali”.

Più dettagliatamente, dopo l’approvazione, a cura dell’A.N.AC (ex CiVIT) di apposite linee guida (deliberazione n. 75/2013), ciascuna pubblica amministrazione dovrà definire, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integrerà e specificherà il codice di comportamento nazionale di cui al DPR n. 62/2013.

La violazione dei doveri contenuti nel codice, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, costituirà fonte di responsabilità disciplinare e sarà altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

In caso di violazioni gravi o reiterate del codice viene prevista anche l’applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare di cui all’articolo 55-quater, co. 1, del D.Lgs n. 165/2001.

In argomento, vale inoltre la pena di ricordare che i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina dovranno vigilare sull’applicazione del codice nazionale e di quello locale, mentre ciascuna pubblica amministrazione dovrà verificare annualmente il loro lo stato di applicazione e organizzare apposita attività di formazione del personale ai fini della loro conoscenza e corretta applicazione.

In materia di personale, altra data da ricordare è quella del 31 dicembre p.v., termine entro il quale, ai sensi dell’art. 1, co. 5bis e 5ter del D.L. n. 101/2013, tutte le amministrazioni dovranno inoltrare al dipartimento della Funzione pubblica i dati sulla spesa sostenuta per studi, consulenze e incarichi a tempo determinato.

Sempre entro il 31 dicembre, a norma dell’art. 53, co. 14, del D.Lgs n. 165/2001, il suddetto dipartimento dovrà, peraltro, trasmettere alla Corte dei Conti gli elenchi delle amministrazioni che hanno omesso: a) di pubblicare sul proprio sito web le informazioni sulle consulenze e gli incarichi affidati e b) di effettuare la comunicazione su collaboratori esterni e, in genere, sui soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

Relativamente ai contratti pubblici, ricordiamo anche che il 31 dicembre rappresenta il termine obbligatorio, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il ricorso alle centrali uniche di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.

In materia vanno segnalati, per comodità, gli interventi normativi di introduzione e di successivo differimento di questa importante scadenza, applicabile, come detto, ai soli piccoli comuni.

Risale, in particolare, al 2011, la novellazione del Codice dei contratti, ad opera del DL n. 201/2011. Nel dettaglio, il suddetto DL inseriva, all’art. 33 del D.Lgs n. 163/06, un nuovo co. 3bis, ai sensi del quale “I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”.

L’obbligo della centrale unica di committenza doveva inizialmente decorrere a partire dal 31 marzo 2012.

In un secondo momento, tuttavia, il  DL n. 216/2011, all’art. 29, co. 11ter, prorogava tale termine di dodici mesi (precisamente, al 31 marzo 2013).

Anche questa scadenza veniva, più tardi, ulteriormente differita al 31 dicembre 2013 ad opera del DL n. 43/2013.

In breve, entro la fine dell’anno, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dovranno associare gli uffici competenti ad espletare le gare per appalti di lavori, servizi e forniture.

Va sottolineato che il suddetto obbligo è applicabile alle sole procedure di gara, rimanendo in capo ai singoli enti la responsabilità esclusiva per la gestione delle fasi, di programmazione e progettazione, a monte dell’appalto e, a valle, di esecuzione del contratto.

I piccoli Comuni resteranno invece autonomi per quanto riguarda gli affidamenti diretti, nei casi ammessi dall’ordinamento (Corte dei conti, sez. Piemonte, parere n. 271/2012).

A questo punto, a seconda delle circostanze, gli enti di modeste dimensioni potranno scegliere tra una delle seguenti opzioni:

a) se è già costituita un’Unione di Comuni, l’istituzione di un’unica centrale di committenza dovrà, verosimilmente, essere a questa rimessa;

b) se questa non è stata ancora costituita, i Comuni potranno stipulare una convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 (non, invece, un consorzio di funzioni tra enti locali, vista la soppressione di queste entità operata dalla legge finanziaria per il 2010).

Concludendo, il 31 dicembre va memorizzato anche quale scadenza in tema di personale dirigenziale delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici (con esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari), che abbiano chiuso in perdita l’ultimo esercizio.

Per queste entità, il DL n. 101/2013 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” ha infatti stabilito che i rispettivi dirigenti i quali, al 31 ottobre 2013, risultino titolari di trattamento pensionistico, di vecchiaia o di anzianità, la cui erogazione sia già stata disposta, cessino il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013.

In più, le posizioni disponibili in organico, dopo la cessazione dei suddetti rapporti di lavoro, non potranno essere ricoperte mediante nuove assunzioni.

Differentemente, per le società con esercizio in avanzo, il DL n. 101 impone di sospendere, per tutta la durata dell’incarico dirigenziale, l’eventuale trattamento pensionistico già in godimento da parte delle rispettive figure dirigenziali.

In chiusura, relativamente agli obblighi di trasparenza riteniamo opportuno ricordare ai nostri lettori, che, con comunicato del 4 dicembre scorso, l’A.N.AC ha posticipato  al 31 gennaio 2014 (rispetto all’originaria scadenza del 31 dicembre) il termine per la pubblicazione dell’attestazione degli OIV, sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza riferiti al 2013 e previsti dalla deliberazione ex CiVIT n. 50/2013 recante le “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.

Per tutte le altre scadenze e i link ai relativi riferimenti normativi, come di consueto, rinviamo al seguente prospetto riepilogativo, utile ai responsabili degli uffici comunali per gli adempimenti di competenza e aggiornato fino al mese di aprile 2014.

L’Agenda delle scadenze


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