Altre scadenze a novembre per gli enti locali e le amministrazioni pubbliche in genere.
Dal giorno 3 del mese un primo adempimento interessa i revisori contabili di comuni e province, i quali, fino al 16 di novembre, avranno tempo per effettuare la richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’apposito elenco, tenuto dal Ministero dell’Interno, in cui effettuare le estrazioni dei componenti degli organismi di revisione economico-finanziaria degli enti locali venuti a scadenza per fine mandato.
Gli stessi termini valgono anche per coloro che sono interessati ad iscriversi per la prima volta nel registro: anch’essi, infatti, potranno presentare la loro domanda secondo le tempistiche appena viste.
La procedura da seguire avviene per via esclusivamente telematica, mediante accesso ad una pagina internet dedicata secondo le regole stabilite nell’avviso ministeriale del 27 ottobre u.s. relativo alle modalità e ai termini per l’iscrizione nell’elenco che sarà in vigore dal 1° gennaio 2015.
Sul punto il Ministero ha reso noto di aver aggiornato e snellito il procedimento informatico, soprattutto per i soggetti già iscritti, adottando una messaggistica più immediata e aumentando il periodo a disposizione degli interessati per la compilazione.
Proseguendo, entro il 15 di novembre, le giunte degli enti locali in sperimentazione contabile, in base al principio contabile applicato della programmazione (punti 4.2 – 9.3) devono adottare lo schema di deliberazione del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio.
Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, le Giunte devono trasmettere, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.
Da non dimenticare che, in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento, lo schema di delibera di bilancio in corso di approvazione e il Documento di programmazione dovranno essere aggiornati sempre a cura degli organi esecutivi.
Sempre entro la metà del mese, sulla base delle previsioni della legge n. 448/2001, i comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni, le comunità montane e isolane, i consorzi tra enti territoriali e le regioni debbono comunicare, come ogni anno, al Dipartimento del Tesoro del MEF, i dati relativi all’utilizzo netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate concluse, ai titoli obbligazionari emessi nonché alle operazioni di cartolarizzazione.
Ricordiamo che i modelli da utilizzare per la suddetta comunicazione sono stati approvati con decreto direttoriale del 3 giugno 2004.
Tuttavia, dal 2008, la trasmissione dei dati va effettuata, in via complementare, anche tramite il Sistema CEAM.
Tale procedura prevede una trasmissione non più tramite e-mail con i moduli in formato excel, ma tramite un’interfaccia web, che permette l’inserimento dei dati direttamente sul sito del Debito Pubblico (nella parte dedicata agli Enti locali e territoriali) con una procedura guidata e controllata.
Per gli enti impossibilitati alla registrazione, rimane attiva la vecchia procedura di invio dei dati alla casella istituzionale degli uffici ministeriali.
I dati così raccolti vengono periodicamente pubblicati nel portale del MEF.
Ancora, entro la metà del mese, tutte le amministrazioni pubbliche devono porre in essere gli adempimenti per l’accertamento e liquidazione dei debiti arretrati, obiettivo strategico di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Dipartimento del Tesoro.
Come di consueto, le amministrazioni devono quindi comunicare, mediante la piattaforma elettronica dedicata, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento.
Da rammentare che il mancato rispetto di tali obblighi è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili.
La verifica della corretta attuazione delle predette procedure, ex art. 7-bis del D.L. 35/2013 e art. 27 del D.L. 66/2014, è di competenza dell’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile di ciascun ente.
Ancora, la nostra Agenda ci ricorda che, entro il di 30 novembre, i Consigli degli enti locali dovranno adottare la deliberazione di assestamento generale del bilancio, a norma dell’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000, mediante la quale va effettuata la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
Sempre in materia di bilanci, va ricordato che il 30 di novembre rappresenta anche il termine ultimo per effettuare eventuali variazioni al bilancio di previsione.
Entro la fine del mese, tutte le amministrazioni dovranno effettuare anche la prescritta rilevazione dei beni immobili detenuti al 31 dicembre 2013 (Si v. sul punto il comunicato del MEF).
I dati andranno comunicati, previa registrazione, al portale del Tesoro, in cui sono disponibili, tra l’altro, le informazioni sul progetto, avviato nel 2010, volto al monitoraggio delle consistenze degli attivi delle amministrazioni pubbliche per la redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato (art. 2, co. 222, periodo undicesimo, Legge n. 191/2009).
Sul punto, non va sottaciuto che la conoscenza puntuale e sistematica di quest’attivo rappresenta il punto di partenza di un progetto più ampio finalizzato a promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle potenzialità del patrimonio pubblico.
Secondo il MEF, infatti, “La gestione efficiente del patrimonio può giocare, infatti, un ruolo importante per il risanamento dei conti pubblici. Se da un lato, tuttavia, si ha contezza della gestione delle passività delle Amministrazioni pubbliche dall’altro ben poche sono le informazioni sulle componenti dell’attivo”.
Proprio a tal fine, viene coinvolta nel progetto un’ampia gamma di amministrazioni ovvero quelle individuate dall’articolo 1, co. 2, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, e quelle incluse nell’elenco definito annualmente dall’Istat per la redazione del conto economico consolidato rilevante ai fini del calcolo dei parametri di Maastricht.
In merito, invece, alle componenti dell’attivo oggetto di rilevazione ricordiamo che esse comprendono, dal febbraio 2010, i beni immobili e, dal febbraio 2011, anche le partecipazioni e le concessioni.
La metodologia adottata risponde all’esigenza di una conoscenza puntuale e sistematica del patrimonio pubblico attraverso: 1) una rilevazione condotta, con cadenza annuale, a livello di singola amministrazione; 2) la fissazione dell’unità di rilevazione a livello di singolo bene (unità immobiliare/terreno, quota di partecipazione in società/ente, contratto di concessione) e 3) la predisposizione di un canale esclusivamente telematico, mediante un portale dedicato denominato “Patrimonio PA a valori di mercato” al quale è sempre possibile registrarsi collegandosi al link https://portaletesoro.mef.gov.it/.
Scorrendo l’agenda, sempre entro il 30 novembre, i comuni elencati nella lista diffusa il 14 novembre u.s. dal Ministero dell’Interno, per i quali al 20 di settembre del corrente anno, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014, le somme risultanti a debito, per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013, dovranno effettuare la comunicazione per l’adesione alla prevista procedura di ammortamento al fine della rateizzazione triennale, a decorrere dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell’Agenzia delle entrate (ex art. 43, punto 5bis del D.L. n. 133/2014, aggiunto dalla legge di conversione n. 114).
Entro la fine del mese, poi, tutte le amministrazioni dovranno inoltrare al Ministero della giustizia l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, in cui ricevere comunicazioni e notificazioni.
Il Ministero formerà quindi un elenco di caselle PEC che sarà consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati (art. 16, co. 12 del D.L. n. 179/2012).
In caso di mancata comunicazione, ai sensi delle previsioni di cui al D.L. n. 179/2012, le notificazioni e comunicazioni alle amministrazioni che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria (anche nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario).
Per tutte le altre scadenze e i link ai relativi riferimenti normativi, rinviamo, come di consueto, al seguente prospetto riepilogativo, utile ai responsabili degli uffici comunali per gli adempimenti di competenza e aggiornato sinteticamente fino al mese di luglio 2015.