La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità della legge regionale Molise, sullo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico, per i quali non è richiesta l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione.
La Corte, con la sentenza n. 272 del 6 novembre 2013, osserva che la legge n. 47 del 1985 da una parte istituzionalizza il disegno di semplificazione delle procedure in materia urbanistica, eliminando l’approvazione degli strumenti attuativi, dall’altra, però, accentua le forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. Tale disposizione non è pertanto derogabile dalle leggi regionali.
Al riguardo, la Corte ha già affermato che «La statuizione dell’art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui prescrive l’invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione, è chiaramente preordinata a soddisfare un’esigenza, oltre che di conoscenza per l’ente regionale, anche di coordinamento dell’operato delle Amministrazioni locali ed, in questo senso, la legge statale riserva alla Regione la potestà di formulare “osservazioni” sulle quali i Comuni devono “esprimersi”» (sentenza n. 343 del 2005).
Ne consegue che, secondo quanto previsto dalla norma, «Il contrappeso all’abolizione dell’approvazione regionale è costituito dall’obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a puntuale motivazione», con la conclusione che «Il meccanismo istituito dall’art. 24 della legge n. 47 del 1985 […], in relazione allo scopo perseguito dalla legge, configurando l’obbligo dei Comuni di trasmettere i piani urbanistici attuativi alla Regione, assume il carattere di principio fondamentale» (così, la già citata sentenza n. 343 del 2005).
L’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise 7 agosto 2012, n. 18, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 3, della legge reg. 2 gennaio 2013, n. 1, nello stabilire che i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico siano approvati in via definitiva dalla Giunta comunale, senza che essa sia tenuta a trasmetterli alla Regione, si pone in contrasto con l’art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985.
Quindi la mancata previsione dell’obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l’illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico, per i quali non è richiesta l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione.