La Commissione, interpellata sugli obblighi e le modalità di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi di cui all’art. 23 del d.lgs n. 33/2013,  nella seduta del 17 ottobre 2013, ha chiarito che le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi a:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Le Amministrazioni possono, sulla base delle evidenze emerse dalle analisi del rischio di corruzione condotte e in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, pubblicare anche elenchi relativi ad ulteriori provvedimenti finali rispetto a quelli sopra indicati.

La Commissione ha, inoltre, chiarito che nelle more della definizione della scheda sintetica di pubblicazione prevista nel dell’art. 23, comma 2, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, gli obblighi di pubblicazione in questione possono essere assolti, oltre che nella forma di elenchi con i contenuti previsti nel medesimo comma, anche mediante la pubblicazione degli elenchi con i link ai provvedimenti finali, nella loro versione integrale.


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