Pubblichiamo la circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale il Dipartimento delle finanze fornisce alcuni chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille alle aliquote TASI.

L’art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014), a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, prevede che il comune può determinare l’aliquota della TASI:

1. rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (primo limite);

2. per il 2014, senza eccedere il 2,5 per mille (secondo limite).

La maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il comune può decidere di utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti.


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