Il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere se l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali costituisca una concessione di beni oppure una concessione di pubblici servizi.

I giudici di seconde cure, con la sentenza n. 2385 del 2 maggio 2013, chiariscono che tale affidamento deve essere qualificato come concessione di pubblico servizio se ha per oggetto un’attività con le seguenti caratteristiche:

a) l’imputabilità e la titolarità in capo all’ente pubblico;

b) la sua destinazione a soddisfare interesse di carattere generale della collettività;

c) la predisposizione di un programma di gestione, vincolante per il privato incaricato della gestione, con la previsione obblighi di condotta e l’imposizione di standards qualitativi;

d) il mantenimento in capo all’amministrazione concedente di poteri di indirizzo, vigilanza ed intervento, affinché il programma sia rispettato (in questi termini, Cass., sez. un., 27 maggio 2009, n. 12252).


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