La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce i primi chiarimenti sull’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito dalla L. n. 98/2013,), che ha introdotto importanti semplificazioni in ordine al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Circolare ML n. 36/2013 – DURC – D.L. n. 69/2013
I chiarimenti riguardano, fra l’altro, le fasi in cui il DURC deve essere acquisito, la sua validità temporale, l’acquisizione nel caso di subappalto e le ulteriori semplificazioni in relazione al rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi.
La circolare, in particolare, evidenzia quanto segue:
– possibilità di rilasciare il DURC in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, prima consentita solo per i benefici normativi e contributivi;
– conferma dell’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, già previsto già previsto dall’art. 16 bis, comma10, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009), per le ipotesi di cui all’art. 38, c. 3 (verifica autodichiarazione su accertamenti sulle cause di esclusione), e 118, c. 6 (pagamenti resi nell’ambito dell’appalto o subappalto);
– la fissazione della validità del DURC in giorni 120 (e non 180 come prevedeva il decreto legge);
– l’utilizzo di un unico DURC in corso di validità per più fasi raggruppati in tre momenti/tipologie: 1° verifica dell’autodichiarazione sulla regolarità contributiva; aggiudicazione del contratto; stipulazione del contratto; 2° pagamento stati di avanzamento; certificato di collaudo o di regolare esecuzione o (per forniture e servizi) di verifica di conformità; 3° per pagamento del saldo;
– possibilità di utilizzare il DURC in corso di validità anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito;
– la previsione del c.d. “preavviso di accertamento negativo”, che impone agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell’emissione o dell’annullamento del Documento, di invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni (conferma quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007).
Stefano Pozzer
* Sulle semplificazioni in materia di DURC leggi in questa Rivista l’approfondimento dello steso Autore e la news sulle novità dal 2 settembre.