IN POCHE PAROLE…

La Corte costituzionale valuta inammissibili e in parte infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, sulla disciplina del reddito di cittadinanza per gli stranieri.


I DOCUMENTI

Corte cost., sent. 10-26 gennaio 2022, n. 19, G. Coraggio, Est. D de Petris

Comunicato stampa  su sent. 19-2022

D.L. n. 4/2019 e L. conv. n. 26/2019

CEDU


Non è irragionevole la scelta del legislatore di escludere dal reddito di cittadinanza gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, richiedendo il  «possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».


La sentenza

La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4  sollevate, in riferimento agli artt. 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, e  infondate le stesse questioni in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Il Giudice delle leggi spiega che il reddito di cittadinanza è una misura articolata, comportante anche l’assunzione di precisi impegni dei beneficiari, diretta ad immettere in un «percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale ed ha un orizzonte temporale non breve  (diciotto mesi  permanendo i requisiti, con possibilità di rinnovo).

Dunque, il suo orizzonte temporale non di breve periodo e la sua finalità di operazione di inclusione sociale e lavorativa legittimano la scelta del legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, di destinare la provvidenza solo agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato.


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