Pubblichiamo la comunicazione del Presidente f.f. dell’ANAC, Francesco Merloni,  su “Pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dei dirigenti regionali” del 4 dicembre 2019, che conferma l’esigenza di un intervento legislativo chiarificatore dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 (vedi articolo in questa Rivista).

“Su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, il 15 ottobre, il 12 novembre e il 3 dicembre 2019 si sono tenuti, presso l’Anac, tre incontri tra l’Autorità e i rappresentanti delle suddette Conferenze in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma 1-bis del d.lgs. 33/2013 dei dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste dipendenti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e della delibera Anac n. 586 del 26 giugno 2019.

In attesa dell’intervento legislativo chiarificatore sull’applicazione dell’art. 14, comma 1-bis con riferimento alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali (art. 14, co. 1, lett. f)) – evidenziato anche nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale – le Regioni, nella fase transitoria, identificano, entro il 1 marzo 2020, in appositi atti legislativi, ovvero normativi o amministrativi generali, naturalmente ciascuna in base alle proprie scelte autonome, gli strumenti utili all’attuazione della norma tenuto conto delle peculiarità del proprio assetto organizzativo e alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale e della delibera Anac n. 586/2019.

In ragione di quanto precede, l’Autorità con Delibera n. 1126 del 4 dicembre 2019 ha disposto di rinviare l’avvio dell’attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste dipendenti alla data del 1 marzo 2020.

L’Autorità, alla luce dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 7579 del 21 novembre 2019, fermo restando quanto previsto nella delibera n. 586/2019 per i dirigenti del SSN, ha altresì deliberato di sospendere l’efficacia della richiamata delibera limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa fino alla definizione nel merito del giudizio”.


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