Com’è noto la L. 7 aprile 2014, n. 56 sulla riforma delle Province, che fin dalla sua prima applicazione aveva palesato le criticità e le debolezze denunciate dagli amministratori provinciali, dalla stessa UPI e dai tecnici, è diventata a forte rischio di incostituzionalità da quando è stata bocciata, con il referendum del 4 dicembre 2016, la riforma costituzionale targata Renzi-Boschi che prevedeva, fra l’altro, l’eliminazione dalla Costituzione di questi enti intermedi di governo.

Comprensibile, quindi, la fretta del Governo e dell’UPI  di tornare a “riformare” la riforma Delrio e ridisegnare l’assetto istituzionale delle Province, il loro ruolo e i rapporti tra i diversi livelli di governo. In Agenda anche la reintroduzione dell’elezione diretta dei componenti degli organi di governo degli enti di area vasta, oggi oggetto di mera spartizione fra partiti e movimenti politici con un sistema di elezione indiretta, complesso quanto inutile.

Il documento dell’UPI. L’Associazione chiede che l’Ente Provincia “torni ad essere nelle condizioni di erogare i servizi loro affidati, potendo contare su:

  •  funzioni fondamentali di area vasta ben definite;
  •  organi politici pienamente riconosciuti attraverso una legittimazione democratica popolare;
  • una autonomia finanziaria tale da assicurare le risorse necessarie alla copertura delle spese per l’esercizio delle funzioni provinciali.
  • una organizzazione dell’ente e del personale tale da permettere la piena funzionalità degli apparati amministrativi”.

Il documento dell’UPI, nello specifico insiste sulla necessità:

1. che alle Province sia  restituito innanzitutto il ruolo di ente a fini generali, che coordina lo sviluppo equo e sostenibile della comunità territoriale di riferimento, attraverso funzioni essenziali di programmazione, quali: i piani strategici triennali del territorio provinciale, i piani di trasporto e mobilità, i piani provinciale di protezione civile. Funzioni programmatorie, queste, volte a completare il ruolo programmatorio provinciale, rispetto alle attribuzioni già riconosciute per i piani territoriali provinciali di coordinamento e la programmazione della rete scolastica.

2. Devono essere riportate in modo organico alle Province nell’ambito del TUEL le funzioni fondamentali di area vasta, come la gestione delle strade e delle scuole provinciali e le altre funzioni individuate nel comma 85 della legge 56/14, correggendo ed integrando in modo coerente l’elenco esistente.

3. Soprattutto nella materia della tutela e valorizzazione dell’ambiente, occorre una puntuale perimetrazione delle funzioni che permetta di superare incertezze interpretative, attraverso la quale devono essere chiaramente ricomprese le competenze ambientali, faunistiche, venatorie, di difesa del suolo e di polizia locale, che la legislazione statale ha nel tempo attribuito alle Province.

4. Tra le funzioni fondamentali delle Province occorre ricomprendere, accanto alle funzioni di raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, anche le funzioni di stazione uniche appaltanti e di gestione dei concorsi previste nel comma 88, il piano per la definizione degli ambiti della gestione associata delle funzioni comunali e tutte le altre funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, che possono essere assegnate alle Province attraverso la valorizzazione delle loro Assemblee dei Sindaci, quali sedi istituzionali in cui condividere con i Comuni strategie di semplificazione di tutto il sistema di governo locale.

5. Le Province, infine, per garantire obiettivi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione della spesa, come previsto nel comma 90 della legge 56/14, costituiscono l’ambito territoriale ottimale e l’ente di governo per l’organizzazione dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica locale relativamente al servizio idrico integrato, allo smaltimento rifiuti, al trasporto pubblico locale, alla distribuzione del gas naturale. Le funzioni di ente di governo per l’organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica possono essere svolte in forma associata tra più Province sulla base delle indicazioni della legislazione regionale e statale

A fine marzo dovrebbero concludersi il lavori del Tavolo tecnico  (fra Ministeri dell’Economia e dell’Interno ed enti locali) per la scrittura delle linee guida per il nuovo Testo unico degli enti locali, le cui conclusioni dovrebbero tradursi in una legge delega che riguarderà anche il rilancio degli enti di area vasta (oltre i Comuni su debito, dissesto e predissesto, e regime dei controlli interni)


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