La Presidenza del Consiglio dei ministri diffonde i primi chiarimenti ufficiali, sotto forma di FAQ (risposte alle domande frequenti) sul riordino delle Città metropolitane, Province, Unioni e fusioni di Comuni.

 

Richiamando le circolari già emanate in materia, le faq chiariscono che:

 

In merito alla scadenza del mandato degli organi delle attuali province:

 

La legge non prevede alcuna fine anticipata delle assemblee elettive attualmente in carica. Gli organi delle attuali province, infatti, restano in carica fino al termine del quinquennio del mandato elettorale, che decorre dalla data di proclamazione degli eletti.

 

Fino alla scadenza naturale del mandato elettivo, gli organi in carica continueranno ad operare nelle pienezza delle funzioni a ciascuno demandate, ivi incluse le funzioni di autenticazione delle sottoscrizioni a corredo delle liste elettorali, ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

 

Ciò vale anche per le province destinate a diventare città metropolitane, ai sensi del comma 14 della legge Delrio”.

 

Sulla decorrenza della gratuità delle cariche:

 

La legge prevede la gratuità degli incarichi di:

  • presidente della provincia

  • consigliere

  • componente dell’assemblea dei sindaci

  • sindaco metropolitano

  • consigliere metropolitano

  • componente della conferenza metropolitana.

La gratuità decorre dalla data di insediamento degli organi delle città metropolitane e delle province.

Nella fase transitoria restano in carica i presidenti delle province e le giunte fino all’insediamento dei nuovi organi. In questo caso, la gratuità degli incarichi ha inizio dalla cessazione del precedente mandato elettivo.

 

Per le gestioni commissariali la gratuità decorre dal 1° luglio 2014”.

 

Infine “La gratuità delle cariche degli organi delle Province e delle Città metropolitane non si estende agli oneri per i permessi retribuiti, né agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, che restano a carico dei rispettivi Enti”.

 


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